COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 17/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/SAMBENEDETTESE CALCIO DELL’8.12.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 90 dell’11.12.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 17/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA CAGLIESE CALCIO/SAMBENEDETTESE CALCIO DELL’8.12.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 90 dell’11.12.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Sambenedettese Calcio la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara da disputarsi a porte chiuse, per il comportamento dei propri sostenitori nel corso della gara, in particolare, nei confronti di un assistente arbitrale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Sambenedettese Calcio deducendo la mancanza di adeguata presenza delle Forze dell’Ordine ed addetti alla sicurezza locali e chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti specifici, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il proposto gravame in quanto, per i fatti ascritti, è stata applicata un’unica complessa sanzione che, come tale, supera il minimo impugnabile di cui all’art. 45 n. 3 del Codice di giustizia sportiva. Nel merito, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati, peraltro non contestati, nella loro obiettiva gravità. Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle sanzioni applicabili. Al riguardo, il peso da attribuire alle circostanze dedotte dalla reclamante, tenuto conto delle modalità delle condotte contestate ai propri sostenitori, atteso altresì che la gara ebbe il suo regolare svolgimento, induce il Collegio a disporre la rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta. Sotto altro profilo, non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitabili ai propri sostenitori. Ed invero, il terzo comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Per tutto ciò che precede, il reclamo può essere parzialmente accolto nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione accoglie in parte il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Sambenedettese Calcio e, per l’effetto, annulla la sanzione nella parte inerente la squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, confermando per il resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it