COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 Del 19.12.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA PETACCIATESE – FRENTANIA DEL 30/11/2013
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 54
Del 19.12.2013
Delibera del Giudice Sportivo
GARA PETACCIATESE – FRENTANIA DEL 30/11/2013
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al CU n. 49 del 05/12/2013;
rilevato preliminarmente che:
la società Frentania ha trasmesso il proprio reclamo non rispettando le prescrizioni di cui all’art. 46,
comma 1 CGS; la raccomandata pervenuta infatti è stata spedita in data 09/12/2013 ed è priva
dell’attestazione di invio alla società controparte, per cui è da dichiararsi inammissibile;
la società Petacciatese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito;
letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 16’ del secondo tempo si
accendevano gli animi tra i calciatori Russo Matteo (Frentania) e Casalanguida Vito (Petacciatese).
L’arbitro decideva di espellerli entrambi; in quel momento entravano sul terreno di gioco i tesserati di
entrambe le panchine ed i due assistenti di parte accendendo vari focolai di proteste. Intervenivano
anche i Carabinieri che cercavano di riportare la situazione all’ordine. A questo punto l’arbitro
convocava i capitani al centro del campo per comunicare l’interruzione temporanea. Nel frattempo
veniva espulso il calciatore Ciavatta Dino, per aver aggredito verbalmente l’allenatore avversario. A
questo punto (20’ del secondo tempo) l’arbitro sospendeva definitivamente l’incontro perché,
nonostante i suoi tentativi di riportare la situazione alla calma, i calciatori di entrambe le società non
mostravano collaborazione e pertanto emetteva il triplice fischio e faceva rientro nel proprio
spogliatoio. Dopo circa dieci minuti l’arbitro si dimostrava pronto a riprendere l’incontro; la squadra
locale manifestava il proprio assenso, mentre la società Frentania comunicava il proprio diniego.
A giudizio di questo GST, la decisione di sospendere definitivamente l’incontro e, soprattutto, le
relative motivazioni non sono condivisibili. Dalla lettura degli atti ufficiali non emergono criticità o
situazioni di pericolo per l’arbitro o altri tesserati sul terreno di gioco. Bene ha fatto l’arbitro ad
espellere i calciatori protagonisti della mischia; a quel punto, contando anche sulla presenza dei
Carabinieri, avrebbe dovuto convocare i capitani invitandoli a riportare la calma tra i propri compagni
di squadra e, quindi, avrebbe dovuto proseguire l’incontro e portarlo a termine regolarmente cosa
che, invece, non ha fatto. Per tutti questi motivi,
D E C I D E
1. di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Frentania;
2. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, sospesa, a giudizio di questo GST, per errore
dall’arbitro.
Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza.
I provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati sono stati riportati sul sopracitato
comunicato ufficiale n. 49
La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.