COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 37 del 05.12.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara BENARZOLE 2012 – ATLETICO GABETTO disputata in data 01.12.2013, Campionato Eccellenza Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 19.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della Società BENARZOLE 2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 37 del 05.12.2013 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in
relazione alla gara BENARZOLE 2012 – ATLETICO GABETTO disputata in data 01.12.2013,
Campionato Eccellenza Girone B
Con ricorso inviato in data 06.12.2013, la società BENARZOLE 2012 si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore MOZZONE Mattia con la squalifica per
tre giornate per avere colpito un giocatore avversario con una gomitata al naso procurandogli
fuoriuscita di sangue. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di
squalifica.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
La società ricorrente non nega il fatto che il proprio tesserato abbia colpito un giocatore avversario e
che si tratti di un gesto da censurare e quindi meritevole di sanzione disciplinare.
La sanzione, peraltro, può essere contenuta in due giornate di squalifica. Ritiene la commissione
che la riduzione della squalifica non muti i termini con riferimento alla gravità del gesto ma sia
dettata dal criterio di proporzionalità tra condotta e sanzione.
La condotta contestata al giocatore Mozzone è stata posta in essere durante una fase di gioco per
sua definizione concitata e votata ad inevitabili contatti fisici. Fase di gioco che, del resto, viene
definita “mischia su calcio d’angolo” dal medesimo direttore di gara. E’ contesto diverso da quello
che normalmente caratterizza i colpi a gioco fermo
Il crearsi di una “mischia”, sia chiaro, non autorizza alcuno a colpire un avversario, tuttavia è
situazione che può attenuare l’autocontrollo ed alimentare la tensione e l’insorgere di colpi “proibiti”
quanto istintivi..
La società, da parte sua, ha fermamente censurato il gesto del proprio tesserato.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
A due giornate la squalifica comminata al giocatore MOZZONE Mattia. Nulla si dispone in ordine
alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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