COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 24.11.2013. (Reclamo della A.S.D. Nuova Andria del 30/11/2013 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della A.S.D. Unione Calcio Bisceglie inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione distrettuale di Trani, F.I.G.C.- L.N.D., n. 24 del 28.11.2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.S.D. UNIONE CALCIO BISCEGLIE del 24.11.2013. (Reclamo della A.S.D. Nuova Andria del 30/11/2013 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della A.S.D. Unione Calcio Bisceglie inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione distrettuale di Trani, F.I.G.C.- L.N.D., n. 24 del 28.11.2013). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto, ritualmente notificato alla controinteressata; Accertato, a seguito di supplemento istruttoria (v. nota U.I.F. prot.n. 660/sl del 10.12.2013), che sui campi “Fidelis Andria” non è possibile, allo stato attuale, disputare due partite contemporaneamente poiché solo il campo “A” dispone di un blocco spogliatoi opportunamente recintato; Ritenuto, pertanto, fondato il reclamo in epigrafe e ravvisata la necessità di demandare all’Organo tecnico l’espletamento degli incombenti volti alla ripetizione della gara A.S.D. Nuova Andria – A.S.D. Unione Calcio Bisceglie, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi, non disputatasi per il motivo dianzi accertato; DELIBERA 1. annullare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 assunta dal Primo Giudice in danno dell’odierna reclamante; 2. demandare all’Organo tecnico la ripetizione dell’incontro A.S.D. Nuova Andria – A.S.D. Unione Calcio Bisceglie, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi; 3. non addebitarsi la tassa reclamo atteso l’esito del gravame.
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