COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: ACSD ETRA EDUCARE IL VALORE – A.P.D. BRASILEA BARLETTA del 12/11/2013. (Reclamo della A.P.D. Brasilea Barletta del 3/12/2013 avverso l’inibizione del suo Presidente p.t. DIMASTROMATTEO Luigi e l’ammenda di € 50,00 alla Società e Reclamo della ACSD EtrA Educare il Valore avverso l’inibizione del suo Presidente p.t. PINTO Giuseppe sino al 31/12/2013 e l’ammenda alla società di € 50,00; sanzioni tutte inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Trani, F.I.G.C.-L.N.D., n. 24 del 28.11.2013).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: ACSD ETRA EDUCARE IL VALORE – A.P.D. BRASILEA BARLETTA del 12/11/2013. (Reclamo della A.P.D. Brasilea Barletta del 3/12/2013 avverso l’inibizione del suo Presidente p.t. DIMASTROMATTEO Luigi e l’ammenda di € 50,00 alla Società e Reclamo della ACSD EtrA Educare il Valore avverso l’inibizione del suo Presidente p.t. PINTO Giuseppe sino al 31/12/2013 e l’ammenda alla società di € 50,00; sanzioni tutte inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate sul C.U. della Delegazione Distrettuale di Trani, F.I.G.C.-L.N.D., n. 24 del 28.11.2013). Esaminati gli atti ufficiali; Letti e riuniti i reclami, come sopra proposti, per ragioni di economia procedimentale e perché vertenti sull’unica delibera assunta in prime cure; Accertato che i Presidenti Dimastromatteo e Pinto, in quanto inibiti, non potevano ricorrere per la revoca della sanzione dell’ammenda alle rispettive Società e, che pertanto, i reclami sono, nella parte qua, improcedibili; Ricordato, comunque, che nel caso di loro rituale proposizione i reclami, nella parte in esame, avrebbero dovuto venire scrutinati alla luce dell’art. 45, co. 3, lett. d), del C.G..S. che prevede la non impugnabilità della sanzione dell’ammenda sino ad € 50,00; Comunicato Ufficiale n. 44 – pag. 57 di 57 Premessa la carenza di valore probatorio della dichiarazione allegata al reclamo della ACSD EtrA a termini dell’attuale C.G.S. e ritenuta congrua la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 31/12/2013 inflitta ai Presidenti Dimastromatteo e Pinto per i fatti loro ascritti; DELIBERA 1. Rigettarsi i reclami proposti perché parte improcedibili e, altra parte, infondati; 2. Addebitarsi la tassa reclamo sia sul conto dell’A.P.D. Brasilea Barletta, che su quello della ACSD EtrA Educare il Valore.
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