COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. STELLA SMERALDA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 05.12.2013. Gara Stella Smeralda / Palaese del 30.11.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 19.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. STELLA SMERALDA (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 05.12.2013. Gara Stella Smeralda / Palaese del 30.11.2013. Con reclamo tempestivamente notificato la società Stella Smeralda contestava il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata comminata l’ammenda di Euro 500,00 con diffida perché al termine della gara il dirigente Filigheddu apriva il cancello d’ingresso al campo consentendo l’accesso ai sostenitori della società Stella Smeralda che minacciavano e ingiuriavano l’arbitro strattonandolo e spingendolo fino al suo ingresso negli spogliatoi e in quanto, dopo esser uscito dagli stessi locali, veniva violentemente spintonato da un sostenitore della stessa società ospitante e, inoltre, ingiuriato da un altro sostenitore fino all’arrivo alla sua autovettura. Sono state inoltre combinate: • a carico del dirigente Filigheddu Fabrizio l’inibizione fino al 31.12.2013, poiché al termine della gara apriva il cancello di ingresso al campo; • a carico all’allenatore Mariano Sabino la squalifica fino al 22.12.2013; • a carico dei calciatori Bataille Henri e Malu Alessandro le squalifiche per tre gare ciascuno, il primo, espulso per doppia ammonizione, proferiva frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro, ed il secondo al termine della gara rivolgeva frasi irriguardose al direttore di gara intimorendolo anche dicendogli che era un avvocato e che gliela avrebbe fatta pagare. Preliminarmente, la Commissione dichiara non impugnabile ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., la sanzione della inibizione nei confronti del dirigente Filigheddu Fabrizio e la squalifica nei confronti dell’allenatore Mariano Sabino in quanto inferiori al mese. Nel merito, la Commissione rileva che l’arbitro, pur regolarmente convocato, non si presentava dinnanzi la commissione e, sentito il dirigente della società reclamante; considerato che la condotta dei due giocatori Bataille Henry e Malu Mariano si è concretata soltanto nella formulazione di frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro; considerato altresì che, nonostante l’apertura del cancello d’ingresso al campo non si sono verificati concreti problemi bensì si evidenzia l’incuria della società; per quanto sopra esposto DELIBERA di ridurre, a carico dei due calciatori Bataille Henry e Malu Mariano la squalifica a due giornate ciascuno ai sensi dell’art.19 comma 4° lett.a), di eliminare la sanzione della diffida e di ridurre l’ammenda ad Euro 150,00. Dispone la restituzione della tassa.
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