COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 46/A A.S.D. SICULIANA (AG) avverso decisone ripetizione gara – Gara Campionato 1° Cat. Gir. “B” Casteltermini/Siculiana del 10/11/2013 – C.U. n. 210 del 27/11/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 46/A A.S.D. SICULIANA (AG) avverso decisone ripetizione gara - Gara Campionato 1° Cat. Gir. “B” Casteltermini/Siculiana del 10/11/2013 – C.U. n. 210 del 27/11/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Siculiana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla A.S.D. Casteltermini in quanto responsabile oggettivamente degli incidenti che hanno indotto l’arbitro a sospendere la gara. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che dall’esame del referto dell’arbitro e dal relativo supplemento risulta che al 17’ del 1° tempo una persona non identificata e non iscritta in distinta entrava sul terreno di giuoco assumendo un comportamento scorretto urlando nei confronti del direttore di gara, ma questa veniva prontamente fermata dalle forze dell’ordine presenti alla gara e fatta allontanare. Al 30’ del 1° tempo l’arbitro riferisce che vi è stato un accenno di rissa tra due calciatori avversari a cui si aggiungeva anche il n.9 del Casteltermini che veniva colpito a sua volta al volto con una testata dal numero 4 del Siculiana, episodio questo che contribuiva ad alimentare un clima di tensione sia in campo che sugli spalti dove alcuni sostenitori del Casteltermini lanciavano alcuni oggetti, uno dei quali colpiva un calciatore. E’ in tale frangente che l’arbitro nota che la persona non identificata che prima era entrata sul terreno di gioco era rientrata ancora una volta in campo, per cui è a questo punto che decide di sospendere la gara facendo rientro nello spogliatoio. Alla luce di quanto sopra il proposto reclamo appare infondato dovendosi confermare la decisione del giudice di prime cure che ha disposto la ripetizione della gara. Infatti dal referto di gara non è dato evincersi quale era la reale situazione di pericolo tale da rendere legittima la sospensione dell’incontro in quanto la persona non identificata pur essendo rientrata sul terreno di giuoco non ha posto in essere alcun comportamento aggressivo né violento nei confronti di alcun tesserato né tanto meno nei confronti del direttore di gara, ma tale comportamento è stato assunto successivamente e solo dopo che l’arbitro aveva sospeso la gara. Il comportamento del pubblico, seppur deprecabile, non appare tale da poter determinare la sospensione della gara anche perché non viene specificato in che cosa sono consistiti gli oggetti lanciati in campo e se il calciatore colpito (peraltro non viene specificato a quale società appartenga) abbia subito o meno danni fisici. Infine è bene ricordare che prima di sospendere una gara l’arbitro deve assumere tutti i provvedimenti disciplinari atti a riportare l’ordine e solo se questi non risultano sufficienti o se ciò gli dovesse venire impedito deve sospendere l’incontro, e di tutto ciò non vi è prova nel referto. Infine è da notare che all’incontro era presente la forza pubblica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Copia della presente decisione va trasmessa al C.R.A. per quanto di competenza.
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