COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 56/A SPORTING CLUB MESSINA (ME), avverso inibizione al dirigente sig. Giuseppe Oteri fino al 14/01/2014 – Gara giovanissimi regionali Jonica Football Club/Sporting Club Messina del 23/11/2013 – C.U. N° 211/sgs 45 del 28/11/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 56/A
SPORTING CLUB MESSINA (ME), avverso inibizione al dirigente sig. Giuseppe Oteri fino al 14/01/2014 - Gara giovanissimi regionali Jonica Football Club/Sporting Club Messina del 23/11/2013 - C.U. N° 211/sgs 45 del 28/11/2013.
Con appello ritualmente proposto la Società Sporting Club Messina, in persona del Presidente pro tempore, evidenzia qui in sintesi che “l’arbitro ha scritto a referto circostanze non corrispondenti al reale andamento dei fatti successivi alla gara disputata”. Per l’effetto, l’appellante conclude sostenendo “l’assoluta infondatezza del provvedimento di squalifica perché causato, evidentemente, dalle fantasiose circostanze prospettate dal direttore di gara, lesive, tra l’altro della reputazione del dirigente Oteri...” e quindi chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata dal primo giudice.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.
Orbene, in tale rapporto l’arbitro riferisce che al termine della gara, mentre si accingeva al rientro nello spogliatoio, il sig. Giuseppe Oteri della società Sporting Club Messina, gli riferiva espressioni che qui si omettono e che il Giudice Sportivo ha definito ingiuriose e irriguardose, dirette anche verso gli Organi federali. L’arbitro riferisce inoltre che “successivamente, il sig. Nicola Scrima mi impediva di uscire dallo spogliatoio, riferendomi insulti e tentava di spingermi all’interno dello spogliatoio. Tutto è tornato alla normalità grazie all’intervento del custode”.
Da quanto sopra appare evidente che al sig. Giuseppe Oteri sono state erroneamente attribuite, in aggiunta a quanto allo stesso correttamente addebitato, circostanze riferibili a responsabilità di un altro tesserato (sig. Nicola Scrima), che peraltro non risulta sanzionato.
Ne consegue l’accoglimento parziale dell’appello, con riduzione della sanzione della inibizione a carico del sig. Giuseppe Oteri nella misura ragguagliata ai fatti, come sopra precisati, e indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, dispone contenersi fino al 23 dicembre 2013 la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente sig. Giuseppe Oteri.
Dispone altresì di rinviare gli atti al Giudice Sportivo Regionale per l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari a carico del dirigente della società Sporting Club Messina sig. Nicola Scrima.
Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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