COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 57A A.P.D. SAN BIAGIO (ME) avverso ammenda di € 150,00 e la squalifica per sette gare calciatore Calamoneri Domenico e per sei gare calciatore Tripoli Daniele Luigi – Gara Campionato 2° Cat. Gir. “B” San Biagio/Antillese del 30/11/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 57A A.P.D. SAN BIAGIO (ME) avverso ammenda di € 150,00 e la squalifica per sette gare calciatore Calamoneri Domenico e per sei gare calciatore Tripoli Daniele Luigi - Gara Campionato 2° Cat. Gir. “B” San Biagio/Antillese del 30/11/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.P.D. San Biagio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che venga annullata o comunque rideterminata in termini di più equi l’ammenda a suo carico e che vengano sensibilmente ridotte le squalifiche inflitte ai propri tesserati i quali non hanno mai posto in essere volontariamente alcun comportamento violento nei confronti del direttore di gara, ma, se contatto fisico vi è stato, è stato del tutto involontario a causa della calca che si era creata attorno all’arbitro in relazione alla sua decisione di sospendere la gara per la impraticabilità del terreno di giuoco senza avere rispettato i termini regolamentari che prevedono, prima della sospensione dell’incontro, la preventiva convocazione dei capitani e l’effettuazione delle prove in vari punti del terreno. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell’arbitro e gli eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati. Dalla lettura del predetto atto si evince che dopo l’emissione del triplice fischio con il quale l’arbitro determinava la sospensione della gara, lo stesso è stato circondato da tutti i calciatori del San Biagio che non condividevano tale decisione, ed è in tale frangente che il calciatore n.18 del San Biagio Tripoli Daniele Luigi assumeva un comportamento ingiurioso nei suoi confronti e gli poggiava due dita sul petto sospingendolo. Nello stesso momento il calciatore n.9 del San Biagio Calamoneri Domenico si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro e, dopo averlo afferrato per la divisa, lo spintonava con forza facendolo indietreggiare. In ragione di quanto sopra il reclamo de quo è parzialmente fondato dovendosi rideterminare in terni più equi la sanzione a carico del calciatore Tripoli Daniele Luigi mentre appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione sia l’ammenda che la squalifica a carico del calciatore Calamoneri Domenico. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Tripoli Daniele Luigi confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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