COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 147/B DEFERIMENTO A CARICO DI: SIG. PALELLA SALVATORE (n.q. di presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l.) SOC. S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 251 del 17.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 147/B DEFERIMENTO A CARICO DI: SIG. PALELLA SALVATORE (n.q. di presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l.) SOC. S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. La Procura Federale con nota 2170/158 pf 13-14/MS/vdb del 11/11/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere: - Il primo della violazione degli artt.1 comma 1) e 8 commi 9) e 15) C.G.S., in relazione all’art.94 ter comma 11 N.O.I.F.; - La società per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1) C.G.S., per gli illeciti ascritti al proprio presidente. Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l’effetto di applicare al sig. palella Salvatore la sanzione della inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell’ammenda di € 300,00 e di due punti di penalizzazione in classifica. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge, risultando per tabulas, che la Soc. S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. omettendo di corrispondere al sig. Macrì Gianluca la somma determinata dalla Cae (delibera prot. n.204 – 2012/2013 del 05/06/2013) nei termini perentoriamente previsti, e dopo averne ricevuto formale comunicazione, si è resa responsabile di illecito disciplinare ascrivibile al presidente della stessa, munito di legale rappresentanza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla società al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: al Sig. Palella Salvatore la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi quattro; alla Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. l’ammenda di € 300,00 nonché di un punto di penalizzazione in classifica. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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