COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 258 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 59/A: S.S.D ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. (CT) avverso ripetizione gara. Campionato Juniores Prov.le Gara Acireale Calcio 1946 – Linguaglossa del 18/11/2013 – C.U. n. 29 del 04/12/2013 della Delegazione Provinciale di Catania pubblicato il 05/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 258 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 59/A: S.S.D ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. (CT) avverso ripetizione gara. Campionato Juniores Prov.le Gara Acireale Calcio 1946 - Linguaglossa del 18/11/2013 – C.U. n. 29 del 04/12/2013 della Delegazione Provinciale di Catania pubblicato il 05/12/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania in epigrafe riportata In particolare la reclamante chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Linguaglossa in quanto mai notificatogli poichè inviato ad un indirizzo che non corrisponde a quello indicato dalla società al momento dell’iscrizione. Conseguentemente chiede che questa Commissione Disciplinare, in accoglimento del predetto gravame, voglia annullare il deliberato del Giudice Territoriale con conseguente ristabilimento del risultato conseguito in campo. La Commissione Disciplinare Territoriale visto il superiore reclamo e fatti gli opportuni accertamenti rileva che il reclamo proposto dalla A.P.D. Linguaglossa dinanzi al Giudice Territoriale è stato inviato da quest’ultima, a mezzo raccomandata, in data 26/11/2013 alla S.S.D. Acireale Calcio 1946 c/o Mario Cannavò Sport Corso Sicilia 50 95024 Acireale. Di contro dall’esame della scheda censimento della S.S.D Acireale Calcio 1946 risulta che la corrispondenza deve essere inviata c/o Ragonesi Alessandro Via Bellini 27 Aci S. Antonio. Quanto sopra determina la violazione dell’art. 46 comma 1 del C.G.S. con la conseguenza che il reclamo proposto dalla A.P.D. Linguaglossa va dichiarato inammissibile. Ma a parte quanto sopra il reclamo così come proposto dall’A.P.D. Linguaglossa deve essere dichiarato inammissibile anche sotto un altro profilo anch’esso previsto dall’art. 46 comma 1 C.G.S.. Infatti detta norma prevede che il reclamo con le motivazioni, previo suo preannuncio entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo alla gara, deve essere seguito dall’invio delle motivazioni entro il settimo giorno successivo alla svolgimento della gara. Orbene poiché la gara in questione è stata disputata in data 18 novembre 2013 le motivazioni dovevano essere inviate entro e non oltre il giorno 25 novembre 2013. Di contro, per come risulta dalla ricevuta di invio della raccomanda alla consorella (ancorché all’indirizzo errato) allegata ai motivi del reclamo oltreché dall’esame del timbro postale apposto sulla busta contenente i motivi medesimi, questo risulta essere stato inviato il giorno 26/11/2013 e cioè ben oltre i termini regolamentari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’A.P.D. Linguaglossa dinanzi al Giudice Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catania e, conseguentemente, ripristina il risultato conseguito in campo S.S.D Acireale Calcio 1946 – A.P.D. Linguaglossa 5 - 1 addebitandosi a quest’ultima la tassa reclamo non versata relativa al giudizio di primo grado. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata alla società S.S.D Acireale calcio 1946 S.r.l..
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