COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 44 Reclamo Audace 1905 avverso squalifica Cappiello Davide fino al712014(C.U. N° 26 Del 7112013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 44 Reclamo Audace 1905 avverso squalifica Cappiello Davide fino al712014(C.U. N° 26 Del 7112013) Propone rituale reclamo la Audace 1905 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Espulso per avere offeso il DG, alla notifica gli si avvicinava con fare minaccioso e poggiando il proprio viso su quello dell’arbitro reiterava le offese.”. Reclama la società chiedendo un riduzione e, pur confermando che il Cappiello ebbe ad offendere il DG, contesta che il giocatore possa aver attinto l’arbitro appoggiando il proprio viso a quello del DG stesso, essendosi invece solo avvicinato. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto del D.G., decide di accogliere il reclamo. Osserva la C.D. come dal rapporto arbitrale, in effetti, probabilmente per aver il DG usato una terminologia inappropriata, emergeva il contatto tra i due volti, nel supplemento di rapporto, l’arbitro viveversa, rivede la propria versione, affermando che il calciatore si portò a pochi centimetri, ma senza venire a contatto in alcun modo, per il resto conferma il comportamento e le offese. La C.D. nel prendere atto di quanto aggiunto e corretto, onestamente, dal DG nel supplemento, non può che ridurre la squalifica che, quindi, deve essere rapportata ai soli fatti realmente commessi dal Cappiello, ovvero reiterate offese e comportamento minaccioso, ritiene pertanto che la squalifica già scontata sia adeguata e sufficiente. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al signor Cappiello Davide fino al 13 dicembre 2013 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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