COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 27 del 04.12.2013 Reclamo dell’A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO avverso la squalifica per 6 gg. inflitta al calciatore MATTEO CAPONI dal G.S. Pisa

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 35 del 19/12/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Oggetto: C.U. n. 27 del 04.12.2013 Reclamo dell’A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO avverso la squalifica per 6 gg. inflitta al calciatore MATTEO CAPONI dal G.S. Pisa Con rituale e tempestivo reclamo l’Associazione Sportiva Dilettantistica San Miniato Basso Calcio impugna il provvedimento di squalifica per 6 gg., emesso dal Giudice Sportivo di Pisa nei confronti del calciatore Matteo Caponi, così motivato: “A seguito di reclamo della società A.S.D. San Miniato Basso Calcio avverso la squalifica per 5 giornate del proprio giocatore Bianco Andrea (C.U. n. 21 del 23.10.2013) la Commissione Disciplinare Territoriale del C.R.T. – L.N.D., acquisito il supplemento di rapporto, ha riabilitato il calciatore Bianco Andrea per non aver commesso il fatto. Il supplemento di rapporto arbitrale veniva quindi trasmesso a questo Giudice per i provvedimenti relativi. Il D.G. nel supplemento, ammettendo l’errore di trascrizione, indicava in Caponi Matteo n. 10 in distinta gara il responsabile di quanto addebitato al proprio compagno. Tutto ciò premesso e rilevando in distinta gara che il Caponi Matteo rivestiva il ruolo di capitano il G.S. ne ridefinisce di conseguenza la sanzione: CAPONI MATTEO (SAN MINIATO BASSO CALCIO) 6 giornate Espulso per comportamento violento verso un avversario, a fine gara attendeva il D.g. e lo offendeva pesantemente partecipando poi ad un comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso da parte di tutti i calciatori e dirigenti. Sanzione aggravata perché capitano (art. 3 del C.g.s.). Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza”. In buona sostanza la reclamante ricorre nuovamente alla Commissione Disciplinare avverso il provvedimento sopraindicato, rilevando - ancora una volta – l’erronea indicazione da parte dell'Arbitro del soggetto responsabile degli addebiti contestati, avendo il D.g. indicato – nella fase istruttoria del procedimento disciplinare di cui sopra - il calciatore Matteo Caponi anziché il tesserato Raffaele Lo Ciuro. La società precisa inoltre che le squalifiche comminate con il C.U. n. 21 del 23.10.2013 sono già state scontate dai tesserati sanzionati, ivi comprese tre delle cinque giornate erroneamente inflitte al calciatore Andrea Bianco (poi riabilitato dalla Commissione Disciplinare con il C.U. n. 29 del 21.11.2013), ritenendo il provvedimento impugnato totalmente erroneo poiché prevenuto e fondato su una giustizia sommaria. La Commissione, la quale ha nuovamente inviato i motivi di reclamo al Direttore di Gara per i chiarimenti del caso, così decide. Per quanto la suddetta fase procedimentale sia caratterizzata da confusionarie ed erronee dichiarazioni arbitrali riguardanti l'individuazione del soggetto responsabile degli illeciti contestati, dette dichiarazioni attengono, come detto, esclusivamente gli aspetti relativi all’esatta indicazione del reo e non, invero, gli elementi e le circostanze di fatto costitutive della singola fattispecie incriminante (peraltro mai contestate dalla reclamante). Occorre inoltre rilevare, a latere, che il comportamento processuale della reclamante non può totalmente dirsi immune da censure nell'aver determinato la situazione d'incertezza, in quanto non finalizzato a prevenire e/o risolvere – anche a proprio vantaggio - i profili di incertezza sorti nel corso della fase procedimentale (previa indicazione alla C.D.T. con il primo reclamo - C.U. n. 21 del 23.10.2013 - del nominativo del calciatore effettivamente responsabile e tenuto conto, peraltro, che il fatto non viene contestato dalla stessa reclamante), lasciando il tutto alle capacità mnemoniche dell'Arbitro. Sotto questa prospettiva, pertanto, risultano altresì infondate e ai limiti del deferimento le doglianze della reclamante afferenti l'applicazione di un provvedimento sanzionatorio prevenuto e fondato su presupposti di giustizia sommaria, posto che, se da un lato, la condotta del calciatore in esame appare manifestamente contraria ai principi ed ai precetti stabiliti dalle Carte Federali, per cui risulta doveroso per gli Organi di Giustizia competenti accertare, perseguire e sanzionare l’effettivo autore della condotta illecita, dall'altro, le stesse dichiarazioni risultano in evidente contrasto con il sistema di garanzia adottato da quest’Organo Disciplinare a favore degli reclamanti, che consiste nella prassi, ormai costante, di richiedere al Direttore di gara i chiarimenti e le necessarie integrazioni in relazione ai motivi di ricorso, e che, in mancanza, non avrebbe permesso di poter evidenziare lo scambio di persona, né di poter emanare a favore del calciatore Andrea Bianco il provvedimento riabilitativo con il C.U. n. 29 del 21.11.2013. Ad ogni buon conto, passando all’esame dei motivi di reclamo e, in particolare sull’asserito scambio di persona, l’Arbitro, sollecitato nuovamente dalla Commissione, ha riconosciuto di aver erroneamente individuato il calciatore Matteo Caponi n. 10, in luogo del giocatore Raffaele Lo Ciuro n. 11. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Collegio non può che prendere atto dello scambio di persona, provvedendo come da dispositivo. P.Q.M. la C.D.T.T.: -accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. SAN MINIATO BASSO CALCIO e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, con immediata riqualifica del calciatore Matteo Caponi, disponendo l’invio degli atti al Giudice sportivo per i provvedimenti di competenza a carico del giocatore Raffaele Lo Ciuro; -dispone la restituzione della tassa di reclamo qualora addebitata; -condivide, facendola propria, la decisone del G.s.T. di trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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