COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CARBONESCA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CARBONESCA – MONTECASTELLI DISPUTATA A GUALDO TADINO IL 24.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.59 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE ALUNNO GIACOMO PER SEI GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 14.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CARBONESCA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
CARBONESCA - MONTECASTELLI DISPUTATA A GUALDO TADINO IL 24.11.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.59 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 27.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA
SQUALIFICA AL CALCIATORE ALUNNO GIACOMO PER SEI GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.12.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Carbonesca, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti di gara, rilevata la mancata presenza del direttore di gara pur regolarmente convocato,
visto il reclamo presentato dalla ASD Carbonesca e sentito il Presidente Sig. Fioriti Fausto, questa
Commissione tenendo conto dei fatti come esposti dal direttore di gara nel proprio referto,
ritiene non configurata negli stessi la minaccia in senso proprio, mentre appare indiscutibili il
reiterato comportamento offensivo tenuto dal calciatore Alunno Giacomo nei confronti
dell’arbitro. Per tali ragioni questa Commissione ritiene equo e commisurato ridurre la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore Alunno Giacomo a quattro giornate di gara effettive.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società ASD Carbonesca riduce la squalifica al
calciatore Alunno Giacomo a quattro giornate di gara effettive.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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