COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GSD FERENTUM, IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTUM –FANELLI CASTIGLIONE DISPUTATA A GROTTE DI S. STEFANO IL 08.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.08 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANGELI FABIO FINO AL 31/12/2016 NONCHE’ LA PERDITA DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 14.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GSD FERENTUM, IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTUM –FANELLI CASTIGLIONE DISPUTATA A GROTTE DI S. STEFANO IL 08.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.08 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ORVIETO, DATATA 14.11.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANGELI FABIO FINO AL 31/12/2016 NONCHE’ LA PERDITA DELLA GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società GSD Ferentum, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Commissione dichiara, ai sensi dell’art.46 comma 1 CGS, l’inammissibilità del reclamo relativamente alla perdita della gara, non avendo la società reclamante trasmesso il reclamo alla società avversaria. Per quanto riguarda la posizione del dirigente Angeli Fabio, il direttore di gara in sede di audizione ha confermato quanto riportato nel referto e nel relativo allegato circa la volontarietà e violenza della spinta ricevuta dal suddetto dirigente, ribadendo di non aver potuto portare a termine l’incontro. Il gesto del dirigente è sicuramente grave e meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Commissione ritiene di poter contenere nella sua entità fino al 30/06/2016. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione del dirigente Angeli Fabio fino al 30/06/2016. Dichiara inammissibile il reclamo relativo alla punizione sportiva della perdita della gara inflitta dal G.S. alla società reclamante, ai sensi dell’art. 46 comma 1 CGS.
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