DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 316 del 18.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B RECLAMO GARA DEL 07/12/2013 NURSIA CALCIO A5 – OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 316 del 18.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato Nazionale Calcio a 5 SERIE B
RECLAMO
GARA DEL 07/12/2013 NURSIA CALCIO A5 – OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
Reclamo preposto dalla società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO avverso l'esito
della gara NURSIA CALCIO A 5 – OSSI C5 SAN BARTOLOMEO
Il Giudice sportivo,
rilevato che la società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO non ha dato seguito al
preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara in epigrafe;
considerato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del
gravame ai sensi dell’Art.29, co.lett. B del C.G.S.;
considerato , in oltre che ai sensi dell’art.33,co.8 del C.G.S.,il reclamo
anche sé soltanto annunciato,è gravato dalla relativa tassa;
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°296 del 11.12.2013;
a) di dichiarare inammissibile il reclamo;
b) di convalidare il risultato dell’incontro conclusosi con il seguente
punteggio NURSIA CALCIO A 5 - OSSI C5 SAN BARTOLOMEO 5-3.
c) di addebitare sul conto della società OSSI C5 SAN BARTOLOMEO la tassa di
reclamo.
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