DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 321 del 19.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 gara del 15/12/2013 REAL TORGIANESE – REAL RIETI CALCIO A 5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 321 del 19.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
gara del 15/12/2013 REAL TORGIANESE - REAL RIETI CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo,
rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la
mancata presentazione sul terreno di gioco della società REAL TORGIANESE
entro il tempo regolamentare di attesa;
considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al
riguardo giustificazione alcuna;
visti gli artt.n°17 del C.G.S., n°53 delle N.O.I.F., ed il°
C.U.n°1 del 02.07.2013;
decide;
di comminare alla società REAL TORGIANESE la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-6,nonchè la
penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di euro 300,00
quale 1°rinuncia. Di corrispondere alla società REAL RIETI CALCIO A 5
l'importo di euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per effettuare la trasferta.
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