DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 322 del 19.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Campionato Nazionale Calcio a 5 UNDER 21 RECLAMO GARA DEL 24/11/2013 BERGAMO CALCIO A5 – FUTSAL SAN DAMIANO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 322 del 19.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Campionato Nazionale Calcio a 5 UNDER 21
RECLAMO
GARA DEL 24/11/2013 BERGAMO CALCIO A5 – FUTSAL SAN DAMIANO
Reclamo preposto dalla società BERGAMO CALCIO A5 avverso l'esito della
gara BERGAMO CALCIO A5 – FUTSAL SAN DAMIANO
Il Giudice sportivo,
esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini,
osserva:
con il ricorso in questione la società Bergamo Calcio a 5 chiede che in
danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita
della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.b del C.G.S. per aver
schierato nel corso dell’incontro in epigrafe i calciatori Colombo
Roberto,Cortellini Mauro e Dossi Matteo in posizione irregolare, in
quanto il primo non avrebbe scontato la squalifica per una giornata di
gara comminatagli con C.U. n°649/2012 mentre gli altri due non
risulterebbero tesserati.
Dagli accertamenti effettuati i calciatori Dossi Matteo e Cortellini
Mauro sono tesserati presso il Futsal San Damiano dal 20/09/2012.
Mentre per quel che concerne il calciatore Colombo Roberto effettivamente
risulta la comminatoria della squalifica per una giornata di gara ricevuta
nel Campionato Nazionale Under 21 sul C.U. n°649/2012, da scontare come da
Circolare n°09/2012 nella stagione sportiva successiva.
Poiché la società di appartenenza decideva che nella stagione 2012/13 non
avrebbe partecipato al Campionato Nazionale Under 21, la sanzione
conformemente al dettato dell’art.22, comma 6 del C.G.S. andava scontata
nelle gare ufficiali della prima squadra ai sensi dell’art.19, comma
11,cpv 3 del C.G.S.
Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Lombardia
risulta infatti che nella prima gara disputata dalla società Futsal San
Damiano il calciatore in questione non è stato schierato ne consegue
pertanto che la squalifica di che trattasi deve ritenersi scontata e che
tutti e tre i calciatori indicati dalla società ricorrente abbiano preso
parte a pieno titolo alla gara oggetto di reclame.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°229 del 27.11.2013 e visti
gli artt.17,19,22,29,35,38 del C.G.S. si decide;
a) di respingere il reclamo omologando il risultato conseguito dalle
due squadre al termine dell’incontro: BERGAMO CALCIO A5 – FUTSAL SAN
DAMIANO 1-3
b) di addebitare sul conto della società BERGAMO CALCIO A5 la tassa di reclamo.
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