LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 23 DICEMBRE 2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice sportivo a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 23 DICEMBRE 2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice sportivo
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata andata
sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus,
Milan, Roma e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS,
introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.