LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 23.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET Gara soc. CARPI – soc. PALERMO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 47 del 23.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B EUROBET
Gara soc. CARPI – soc. PALERMO
Il Giudice sportivo,
premesso che:
al 46° del secondo tempo il calciatore Milan Milanovic (soc. Palermo) veniva espulso per
“Condotta violenta – a giuoco fermo colpiva al volto con una manata un avversario”;
la Soc. Palermo, in persona del Presidente, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle ore 14.02
odierne, rituale e tempestiva richiesta ex art. 31 comma a3) CGS allegando filmati diretti a
documentare l’estraneità del Milanovic al fatto di condotta violenta sanzionato dall’Arbitro;
ritenuto che:
le acquisite riprese televisive, sono di piena garanzia tecnica e di perfetta intellegibilità;
le immagini televisive documentano che tra il calciatore Milanovic ed il calciatore Memushaj è
intervenuto un contatto anche se di entità non valutabile;
considerato che:
il Giudice non può travalicare i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti
tecnici adottati dall’Arbitro sul terreno di giuoco;
ai sensi dell’art. 35 n. 1 punto 3) è ammissibile la richiesta della prova televisiva da parte della
Società laddove diretta a dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso
il fatto di condotta violenta….. sanzionata dall’arbitro;
nel caso concreto è indubbia la commissione del “fatto di condotta”, a nulla rilevando la violenza
o l’antisportività del fatto, essendo la mera commissione del “fatto di condotta” tale da rendere
inammissibile l’utilizzo della prova televisiva richiesta.
P.Q.M
delibera di dichiarare inammissibile la richiesta formulata dalla soc. Palermo ex art. 35, n. 1
punto 3) CGS.