DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 350 del 27.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 RECLAMO GARA DEL 6/11/2013 FUTSAL CORNEDO – FUTSAL AVM ELETTRONICA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 350 del 27.12.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
RECLAMO
GARA DEL 6/11/2013 FUTSAL CORNEDO – FUTSAL AVM ELETTRONICA
Reclamo preposto dalla società FUTSAL CORNEDO avverso l'esito della
gara Futsal Cornedo – Futsal AVM Elettronica
Il Giudice sportivo,
esaminato il gravame in oggetto, regolarmente prodotto nei termini
osserva:
con il ricorso in questione , la ricorrente chiede che in danno della
convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara
prevista dall’art.17 comma 5 lett.a delC.G.S. per aver schierato il
calciatore Dalla Ca Gaston Valentin in posizione irregolare in quanto
squalificato.
Dagli accertamenti esperiti risulta che con C.U. 261 del 5.12.2013, il
nominativo in questione è stato squalificato per una giornata effettiva
di gara, da scontarsi conformemente alle disposizioni di cui all’art.22
comma 3 del C.G.S. nella prima gara ufficiale della squadra di
appartenenza.
Poiché in data 08.12.2013 la società Futsal AVM Elettronica ha osservato
un turno di riposo, la squalifica in narrativa andava scontata nella
successiva giornata del 15.12.2013, cosa che non è avvenuta, il predetto
calciatore risulta infatti incluso nella lista dei partecipanti al gioco
presentata all’arbitro.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°321 del 19.12.2013;
a) di accogliere il ricorso comminando alla società Futsal AVM Elettronica la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6;
b) di ritenere scontata la squalifica comminata al calciatore Dalla Ca
Gaston Valentin, in quanto nella successiva gara del22.12.2013, lo stesso
non è stato schierato,..
c) di non addebitare la tassa di reclamo.
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