DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 359 del 31.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO QUALIFICAZIONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE RECLAMO GARA DEL 29/12/2013: FUTSAL TERNANA – ISOLOTTO CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 359 del 31.12.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO QUALIFICAZIONE FINAL EIGHT COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE RECLAMO GARA DEL 29/12/2013: FUTSAL TERNANA - ISOLOTTO CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società ISOLOTTO CALCIO A5 avverso l'esito della gara FUTSAL TERNANA – ISOLOTTO CALCIO A 5 Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto secondo la procedura dei termini abbreviati rileva: con il gravame in questione , la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5 lett.a del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione la calciatrice Madonna Francesca in posizione irregolare in quanto squalificata per tre giornate effettive di gara con C.U. n°318 del 18.12.2013. Giova premettere al riguardo che la sanzione comminata alla predetta calciatrice riguarda gare di campionato e non competizioni attinenti alla Coppa Italia per le quali vige la specifica previsione contemplata dall’art.19 comma 11 cpv 1 del C.G.S. Di conseguenza, non avendo ricevuto alcuna squalifica per le gare della suddetta manifestazione, la calciatrice Madonna Francesca ha preso parte a pieno titolo alla gara oggetto di gravame. P.Q.M. Visti gli artt.17-19-29-33 e 38 del C.G.S a scioglimento della riserva di cui al C.U.N°356 del 30.12.2013 decide; a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre sul terreno di gioco FUTSAL TERNANA – ISOLOTTO CALCIO A5 4-3; b) di addebitare la tassa di reclamo.
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