COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA PAOLA MARCHETTI PRESIDENTE DELLA ASD LOFRA SRL DELLA SOCIETA’ ASD LOFRA SRL E DEL SIG. DAVIDE BONI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD PRO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA PAOLA MARCHETTI PRESIDENTE DELLA ASD LOFRA SRL DELLA SOCIETA’ ASD LOFRA SRL E DEL SIG. DAVIDE BONI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD PRO CALCIO Con atto del 17 giugno 2013 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale la Signora Paola Marchetti presidente della ASD Lofra srl per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS, la società ASD Lofra srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS della violazione ascritta alla propria Presidente e del Sig. Davide Boni per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS. Nel corso dell’attività istruttoria originata dalla trasmissione degli atti avvenuta da parte del Presidente del CR Lazio il 2011-2012 la Procura Federale accertava che nel corso della gara della categoria Esordienti del 3-11-2012 Pro Calcio- Lofra la presidente della società Lofra, Paola Marchetti, nel corso della gara si era portata sul terreno di gioco ed aveva cominciato a scattare foto ai calciatori della Pro Calcio asserendo che, tra gli stessi, vi fossero dei tesserati non in età della categoria Esordienti ma di età superiore. Benché invitata ad uscire dal campo aveva continuato con il suo atteggiamento minacciando di ritirare la squadra se non le fossero stati mostrati i documenti di gara dei calciatori della squadra avversaria. Nel corso dell’indagine la Presidente Marchetti aveva affermato che effettivamente si era portata sul campo ma solo per fotografare la propria squadra e non la squadra avversaria ed aveva inoltre richiesto l’esibizione dei documenti di gara della squadra avversaria in quanto aveva sentito una mamma di un calciatore della Pro Calcio affermare che suo figlio era nato nel 2000 e quindi in età superiore a quella massima per partecipare a gare della categoria esordienti (2001). A seguito del comportamento della Presidente Marchetti, per tutta risposta la società Pro Calcio aveva annunciato che non avrebbe partecipato alla gara di ritorno del 24-11-2012 da disputarsi sul campo della società Lofra ed aveva confermato tale proposito anche a seguito di nota scritta inoltratale dalla Delegazione Provinciale di Frosinone. Il competente Giudice Sportivo aveva quindi irrogato a carico della società Pro Calcio la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 25,00. Riteneva quindi l’Organo requirente che a carico dei due presidenti delle società coinvolte fosse da contestare la violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS mentre la sola società Lofra dovesse rispondere per responsabilità diretta delle violazioni ascritte al suo presidente, mentre la società Pro Calcio fosse da ritenere già sanzionata per gli addebiti contestati al suo legale rappresentante dalla ricordata delibera del Giudice Sportiva per la rinuncia alla gara. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Nella riunione comparivano i deferiti Marchetti e Boni, la prima anche in rappresentanza della società. La Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari: Paola Marchetti mesi 5 di inibizione, società Lofra € 150,00 di ammenda, David Boni mesi 3 di inibizione. La Sig.ra Marchetti protestava la sua estraneità ai fatti contestati, ribadendo di non aver mai fotografato i calciatori avversari ma solo i propri, di aver effettivamente sentito una mamma di un calciatore avversario affermare che suo figlio era nato nel 2000 e che si era limitata a chiedere al presidente Boni la distinta di gara e si era poi astenuta da ogni altra iniziativa fidandosi delle assicurazioni dello stesso sulla regolarità della posizione di tutti i calciatori della Pro Calcio. Il Sig. Boni ammetteva che la decisione di rinunciare alla gara era stata assunta d’intesa con i genitori dei ragazzi che erano rimasti molto scossi dall’episodio, per evitare il ripetersi di spiacevoli situazioni. La Commissione Disciplinare ritiene i fatti provati e pienamente sussistenti gli addebiti mossi ai deferiti. Infatti il combinato disposto dell’atteggiamento sicuramente non sportivo dei due presidenti ha privato i giovani i calciatori della gioia di partecipare ad una gara di calcio, quella di andata, in piena serenità ed addirittura di disputare quella di ritorno. Risultato sicuramente disdicevole che certifica il fallimento delle finalità educative che debbono prioritariamente presiedere all’attività della categoria Esordienti, unitamente a quelle ludiche e di sana pratica sportiva. La responsabilità ricade sulla Presidente Marchetti che avrebbe dovuto e potuto comportarsi diversamente, esercitando nei modi regolamentari le prerogative concesse al dirigente accompagnatore ufficiale ai fini del controllo della documentazione presentata dalla squadra avversaria, e sul Presidente Boni che avrebbe dovuto indurre la sua squadra a partecipare serenamente alla gara di ritorno dopo aver giustamente esposto le sue rimostranze alla Delegazione Provinciale. Le sanzioni richieste appaiono quindi del tutto congrue e rispondenti alle esigenze di repressione di atteggiamenti antisportivi da parte dei massimi dirigenti delle società soprattutto nelle gare delle categorie del settore giovanile e scolastico riservati agli atleti più giovani. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: MARCHETTI Paola inibizione di mesi cinque; BONI DAVIDE inibizione di mesi tre. Nulla a carico della Società A.S.D. LOFRA SRL in quanto inattiva a far data dal 5.9.2013. La sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it