COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE GERBINO ELIO E DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE
GERBINO ELIO E DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI
Con atto del 4 settembre 2013 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione
Disciplinare territoriale il calciatore Gerbino Elio, all’epoca dei fatti tesserato per la Spes Poggio
Fidoni, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS e degli artt. 30, commi 2, 3 e 4 dello Statuto
Federale e 15 del CGS, e la società ASD Poggio Fidoni ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS
per le violazioni ascritte al proprio tesserato. A sostegno del deferimento la Procura Federale
rileva come, a seguito di segnalazione del CAR Laziale della AIA, e delle successive indagini
esperite dal collaboratore incaricato, veniva a conoscenza della pendenza di un procedimento
penale presso la Procura della Repubblica di Rieti a carico del Sig. La Malfa Elio, arbitro effettivo,
per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. . Il procedimento penale scaturiva dalla querela
presentata dal Sig. Elio Gerbino, calciatore tesserato per lo Spes Poggio Fidoni, che aveva
contestato al direttore di gara il contenuto del referto della gara Spes Poggio Fidoni – Atletico
Monterotondo del 6-1-2013 campionato di prima categoria, sospesa per incidenti. In particolare il
calciatore si duoleva del contenuto diffamatorio del referto nella parte in cui l’Arbitro avrebbe
falsamente affermato di essere stato colpito dal calciatore Gerbino, che protestava per la sua
espulsione, con un leggero pugno al mento ed attinto con uno sputo al volto, circostanze
assolutamente non vere in quanto, a suo dire, non si era mai avvicinato all’Arbitro a distanza tale
da poterlo colpire od attingere con uno sputo. Dalle indagini espletate risultava che il calciatore non
aveva previamente richiesto alcuna autorizzazione ritenendola non necessaria in questo caso,
poiché i fatti attenevano a circostanze successive ed estranee all’evento sportivo. L’Organo
requirente riteneva invece violata la cosiddetta “clausola compromissoria” in quanto
l’autorizzazione ad adire la Magistratura ordinaria, nel caso di specie, veniva ritenuta necessaria e
deferiva quindi sia il calciatore che la società per le violazioni delle norme federali sopra ricordate.
La Commissione Disciplinare territoriale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed
assegnava ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi. Faceva pervenire scritti difensivi la
società Spes Poggio Fidoni che, facendo riferimento alla Giurisprudenza Federale della CGF, che
ha distinto il caso in cui il reato per cui si procede sia perseguibile a querela di parte o d’ufficio,
rileva come, nella specie, si tratterebbe della denuncia del reato di falso in atto redatto da pubblico
ufficiale od incaricato di pubblico servizio e quindi perseguibile d’ufficio. In ossequio a tale
giurisprudenza non vi sarebbe quindi alcuna violazione in quanto il calciatore avrebbe lamentato
nel suo atto, sia pure qualificato come querela, una violazione di legge perseguibile d’ufficio. Rileva
altresì come la giurisprudenza di questa Commissione Disciplinare abbia chiarito come in materia
penale non operi la clausola compromissoria citando alcuni precedenti in materia. Faceva altresì
pervenire scritti difensivi anche il calciatore Elio Gerbino. Negli stessi, invero ampiamente motivati,
si contesta innanzitutto, in punto di fatto, che ci si trovi in materia rientrante nell’evento agonistico e
sportivo. Nella querela, infatti, il calciatore avrebbe contestato all’Arbitro il reato di diffamazione
non certo per il contenuto del referto arbitrale, per il quale aveva adito i competenti Organi della
Giustizia Sportiva, ma a cagione delle dichiarazioni rese a più persone verbalmente ed ai
corrispondenti della stampa locale dal contenuto assolutamente diffamatorio nei suoi confronti. Tali
dichiarazioni, da cui l’Arbitro avrebbe dovuto astenersi anche a mente dei regolamenti federali,
costituivano evento del tutto avulso dal contesto sportivo e quindi non coperte dalla clausola
compromissoria. In punto di diritto, poi, con ampia ricostruzione della genesi delle disposizioni
statuali in materia e della giurisprudenza sia della Corte Costituzionale che della Cassazione
Penale ed, in materia amministrativa, del Consiglio di Stato, rilevava come la materia penale sia da
ritenersi sottratta, anche in ossequio alla previsione della legge 280/2003 articolo 2, alla
giurisdizione arbitrale e quindi sia insuscettibile di riserva per l’ordinamento sportivo, poiché si
controverte in materia di diritti fondamentali, quali quello alla salute, alla integrità fisica, all’onore ed
al decoro della persona, alla fede pubblica ecc. . In conclusione quindi, per proporre una querela
non vi è alcuna necessità di richiedere l’autorizzazione della Presidenza Federale (Consiglio
Federale), in quanto vorrebbe dire porsi in contrasto con i principi di uno Stato costituzionale, come
chiaramente esplicitati agli articoli 23 e 24 della Costituzione.
Nella riunione, presenti il deferito Gerbino ed il suo difensore, le parti ribadivano il contenuto
dell’atto di deferimento e degli scritti difensivi e le rispettive conclusioni e la Procura Federale
chiedeva l’irrogazione della sanzione di mesi sei di squalifica ed € 500,00 di ammenda per il
calciatore Gerbino ed € 500 di ammenda per la società Spes Poggio Fidoni.
La Commissione Disciplinare territoriale deve innanzitutto osservare che sulla vicenda vi è già
stata una pronuncia della Commissione che ha riguardato l’irrogazione delle sanzioni disciplinari a
carico del calciatore Gerbino per il gesto di violenza e di gravissima ingiuria reale consumata nei
confronti dell’Arbitro. In quella sede la Commissione pur rilevando, a seguito di approfondita
indagine delegata alla Procura Federale, la sostanziale difformità tra quanto riportato nel referto di
gara e quanto relazionato dall’Osservatore Arbitrale, comminava al calciatore Gerbino anni quattro
di squalifica, confermando la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, in quanto nel sistema
della Giustizia Sportiva della F.I.G.C. il rapporto arbitrale prevale sia su quello degli assistenti, del
commissario di campo e dell’osservatore arbitrale a meno che si tratti di episodi che siano sfuggiti
al suo diretto controllo. I fatti quindi, per quanto attiene la Giustizia Sportiva si sono ormai
cristallizzati avendo formato oggetto di una pronuncia ormai divenuta inappellabile. Non vi è quindi
dubbio che l’atto di impulso del Gerbino, come lo si voglia qualificare sia come querela o come
denuncia, nei confronti della ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel suo rapporto,
tenda ad eludere una pronuncia degli Organi Federali preposti, nel caso proprio la deliberazione di
questa Commissione. Il tenore testuale della querela, malgrado l’abile tentativo in extremis della
difesa del deferito di mascherarla dietro la denuncia per diffamazione, non per il contenuto del
referto ma per le dichiarazioni rese ai giornali dal direttore di gara, non lascia spazio ad
interpretazioni di sorta essendo evidentemente tesa a denunciare il contenuto presuntamente
diffamatorio del referto di gara. Come è costante Giurisprudenza di questa Commissione non vale
quindi discettare se, nel caso specifico, ci si trovi in presenza di una querela per diffamazione o di
una denuncia per falso commesso da un Pubblico Ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio,
ma basta rilevare se il contenuto dell’atto sia volto a denunciare situazioni o fatti che trovano
nell’evento sportivo solo il luogo fisico di accadimento, come nel caso, ad esempio, di gesti di
violenza commessi nell’ambito dell’impianto sportivo, ma al di fuori dell’evento agonistico, ovvero
per le modalità di accadimento siano strettamente ed indissolubilmente connessi allo svolgimento
materiale dell’evento ovvero alle sue indispensabili formalità burocratiche ed organizzative.
Nessun dubbio quindi che criticare l’operato del direttore di gara, sia sul campo sia nelle formalità
burocratiche, quali la compilazione del referto, connesse alla gara, sia atto coperto dalla clausola
compromissoria che deve quindi essere previamente ed espressamente autorizzato dagli Organi
Federali preposti. Nel caso, proprio per la peculiarità , vi è da essere certi che l’eventuale istanza
avrebbe trovato la massima attenzione da parte della Presidenza Federale ma il calciatore,
ponendosi al di fuori dell’ordinamento, non ha ritenuto di richiamarne l’attenzione violando quindi le
chiare disposizioni statutarie e regolamentari. La violazione è sanzionata da una pena edittale
minima che, per la peculiarità del caso, appare idonea con l’esclusione dell’ammenda richiesta nei
confronti del calciatore che, anche questa per costante Giurisprudenza di questa Commissione,
non può essere applicata a carico di tesserati non professionisti.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare al
calciatore GERBINO Elio la sanzione della squalifica di mesi sei, con decorrenza dall’11.1.2017,
giorno successivo alla data di esecuzione della squalifica inflitta a carico dello stesso dal Giudice
Sportivo del C.R. Lazio con C.U. n. 126 del 10.1.2013, ed alla società Spes Poggio Fidoni
l’ammenda di € 500,00
La sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della
comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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