COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA ASD MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 91/LND DEL 13-11-2013 IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO CALCIO – REAL MONTEROSI DEL 10-11-2013 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 122/CDT del 23/12/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA ASD MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE
SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL C.U. 91/LND DEL
13-11-2013 IN MERITO ALLA GARA MONTEROTONDO CALCIO – REAL MONTEROSI DEL
10-11-2013 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Il competente Giudice Sportivo, con la delibera impugnata, irrogava alla società Monterotondo
Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 la penalizzazione di un
punto in classifica e l’ammenda di € 250,00 per prima rinuncia, oltre all’inibizione sino al 29-11-
2013 del dirigente Filippo De Rossi. Rilevava il Giudice che al 28’ del I tempo la gara era stata
sospesa a seguito della rinuncia al prosieguo da parte del Monterotondo Calcio. Il direttore di gara
nel suo rapporto evidenziava come al 28mo del primo tempo a seguito di uno scontro di gioco con
il proprio portiere, il calciatore n. 3 del Monterotondo, Benda Alessio, era rimasto esanime al suolo
e si era reso necessario l’intervento immediato dei sanitari che avevano provveduto a mettere in
atto le manovre di rianimazione necessarie. Il calciatore dopo circa due minuti aveva ripreso
conoscenza ma non riusciva a rialzarsi e dopo dieci minuti era arrivata l’ambulanza che l’aveva
trasportato in ospedale. Mentre si accingeva a riprendere il gioco, la società Monterotondo aveva
richiesto la sostituzione del calciatore Benda, ma in quel frangente, mentre l’Arbitro si accingeva
ad autorizzare la sostituzione, il capitano della società Monterotondo Calcio, Matteo Federici, gli
aveva comunicato l’intenzione della squadra di non riprendere il gioco in quanto i compagni di
squadra erano rimasti fortemente turbati dalle condizioni del Benda e volevano immediatamente
recarsi in Ospedale per sincerarsi delle condizioni dello stesso. L’Arbitro a quel punto invitava il
capitano ed il dirigente del Monterotondo Calcio a sottoscrivere la dichiarazione di rinuncia al
prosieguo ed ottenutala non poteva far altro che dichiarare la sospensione dell’incontro. Avverso la
delibera del Giudice Sportivo che ha considerato la società rinunciataria a tutti gli effetti ed ha
applicato le conseguenti sanzioni, reclama il Monterotondo Calcio criticandola principalmente, con
argomentazioni ampie e corposi richiami a precedenti della giurisprudenza federale, per la carenza
motivazionale in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore che avrebbe giustificato la
sospensione della gara. In via di fatto la reclamante ha prodotto anche la dichiarazione del
sanitario che è intervenuto nell’immediatezza che descrive doviziosamente le manovre rianimatorie
messe in atto. A sostegno, in particolare, ha prodotto sentenze adottate anche dalla Corte di
Giustizia Federale in casi analoghi in cui si sono verificati gravissimi episodi di lesioni o di morte di
spettatori od atleti con le conseguenti decisioni di far ripetere la gara ovvero di riprenderla dal
punto in cui era stata sospesa con il risultato e le decisioni disciplinari in essere al momento della
sospensione. Resiste con controdeduzioni inviate nei termini la società Real Monterosi che rileva
come le condizioni del calciatore non fossero tali, al momento del suo trasporto in ospedale, da far
temere conseguenze gravissime, tanto che era stato ricoverato in codice giallo e non rosso, e
quindi non sussistevano le condizioni eccezionali che giustificano la decisione di una squadra di
abbandonare la competizione. Chiedeva quindi il rigetto del reclamo od, in via subordinata, di
riprendere la gara dal 28’ del primo tempo con il risultato di 0-1 ed il vantaggio numerico
conseguente all’espulsione del portiere avversario avvenuta al 14’ del primo tempo per fallo da
ultimo uomo. Nella audizioni dei rappresentanti delle società che avevano richiesto di essere
sentite personalmente, le parti hanno ulteriormente sostenuto le rispettive argomentazioni.
Rileva la Commissione che la questione va risolta con l’analisi dei fatti non essendo indubbio il
potere del Giudice, in costanza di condizioni eccezionali, di ordinare l’effettuazione della gara
ovvero disporne la ripetizione ovvero ancora ordinare l’effettuazione della parte non disputata della
partita salvando gli effetti di quella regolarmente disputata. Ebbene la ricostruzione dei fatti non
può che essere quella che emerge dal referto arbitrale, via maestra imposta dal sistema delle
norme federali, che, nella fattispecie, è talmente dettagliato e preciso da non aver nemmeno
richiesto l’audizione, a precisazione, del direttore di gara. L’Arbitro ha descritto le gravissime
condizioni del calciatore al momento dell’impatto fortuito con il compagno di squadra, ma ha anche
precisato che il calciatore dopo due minuti aveva ripreso conoscenza e dopo dieci minuti era
arrivata l’ambulanza che lo aveva trasportato in ospedale. Le condizioni, pur gravi, non erano
quindi più preoccupanti al punto da far temere lesioni gravissime o peggio e quindi, obiettivamente,
pur con il comprensibile momentaneo turbamento che deve aver colpito i compagni di squadra,
non sussistevano quelle condizioni eccezionali che avrebbero giustificato l’abbandono dal campo.
Sintomo che la situazione non era tale da giustificare una decisione così drastica è proprio la
richiesta di sostituzione operata dal dirigente del Monterotondo Calcio ed, a proposito, non è
sostenibile la tesi difensiva della reclamante che l’ha giustificata con la lontananza del dirigente dal
luogo dell’incidente sul terreno di gioco essendo inverosimile che un dirigente, durante le fasi dei
soccorsi rianimatori e poi nei dieci minuti di permanenza del calciatore sul terreno prima di essere
trasportato in Ospedale, non si sia avvicinato al luogo per sincerarsi delle condizioni del suo
calciatore. La domanda principale di ripetizione della gara o di effettuazione della parte residua
della stessa va quindi respinta. Va invece accolta la domanda di annullamento delle sanzioni
accessorie, penalizzazione di un punto in classifica ed ammenda alla società, in quanto la squadra
del Monterotondo Calcio non può dirsi rinunciataria a tutti gli effetti. Come già statuito dalla
Commissione in analogo frangente (cfr. la delibera relativa alla gara CORVARO 2012 – S.
ANATOLIA del 4-11-2012 Campionato di 3^ categoria provincia di Rieti adottata dalla
Commissione e pubblicata sul comunicato ufficiale n. 123 del 4-1-2013) quando le condizioni
generali presenti sul campo ingenerino, comunque, uno stato di preoccupazione nei calciatori e
non vi siano, per il risultato della gara e il tempo ancora da giocare, sospetti che i calciatori
abbiano voluto volontariamente sottrarsi all’impegno per ragioni antisportive, non debbono
applicarsi le sanzioni accessorie che derivano esclusivamente da comportamenti volontari e dolosi
carenti di alcuna giustificazione.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo annullando la sanzione dell’ammenda di € 250,00 e la
penalizzazione di un punto in classifica a carico della società Monterotondo Calcio; fermo il resto
della decisione impugnata.
La tassa reclamo va restituita
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