COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO 1924 E DEL PRESIDENTE SIG. PATINI RICCARDO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO 1924 E DEL PRESIDENTE SIG. PATINI RICCARDO Con atto del 5.9.2013 la Procura Federale della FIGC ha deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. PATINI RICCARDO Presidente della Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924, per violazione dell’art. 1 comma 1 , in riferimento all’art. 94 ter comma 13 NOIF, e all’art. 8 comma 9 CGS e la Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo Presidente. Nel Deferimento,l’organo requirente rileva come la Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 non abbia adempiuto nei termini perentori previsti dal Regolamento al pagamento di quanto portato dal lodo del Collegio Arbitrale, pubblicato sul C.U. n. 4 del 6.4.2013 e particolarmente al pagamento nel termine di 30 giorni della somma di € 4.890 all’allenatore ROBERTO ZOLLO. La CDT fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la produzione di memorie difensive. Faceva pervenire memoria difensiva la Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 che contestava integralmente l’addebito, producendo una quietanza liberatoria datata 10.5.2013 e sottoscritta dal Sig. ROBERTO ZOLLO e con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. Alla riunione partecipavano i deferiti e il Rappresentante della Procura Federale insisteva nell’atto di deferimento e richiedeva la penalizzazione di 1 punto in classifica per la Società e 6 mesi di inibizione al Presidente PATINI RICCARDO. La Società deferita, anche nell’interesse del Presidente, tramite il suo rappresentante, chiedeva invece il proscioglimento riportandosi alla memoria difensiva. Rileva preliminarmente la Commissione che la disposizione violata, in particolare l’art. 8 comma 9 del C.G.S. punisce la mancata corresponsione nei termini e non la mancata trasmissione nei termini dei documenti attestanti il pagamento e quindi appare preliminare a qualsiasi decisione acquisire con mezzi idonei l’effettiva data di pagamento dell’importo di € 4.890, così come riportato dalla quietanza liberatoria. In tal senso, quindi, è necessario che la Procura Federale acquisisca dalla Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 le prove dei flussi bancari di pagamento (bonifici, estratti conto e documenti equipollenti) che stante l’importo superiore ad € 1.000 sono obbligatori per legge, ovvero attesti che tali documenti non vengano messi a disposizione, previa diffida, dell’Organo Inquirente. Tutto ciò premesso, questa Commissione ORDINA Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della FIGC per l’acquisizione degli elementi di prova documentale evidenziati nella parte motiva. Manda alla Segreteria per la comunicazione dell’ordinanza alle parti.
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