COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO 1924 E DEL PRESIDENTE SIG. PATINI RICCARDO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ NUOVA
CASSINO CALCIO 1924 E DEL PRESIDENTE SIG. PATINI RICCARDO
Con atto del 5.9.2013 la Procura Federale della FIGC ha deferito alla Commissione Disciplinare
Territoriale il Sig. PATINI RICCARDO Presidente della Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924,
per violazione dell’art. 1 comma 1 , in riferimento all’art. 94 ter comma 13 NOIF, e all’art. 8 comma
9 CGS e la Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per
responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al suo Presidente.
Nel Deferimento,l’organo requirente rileva come la Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 non
abbia adempiuto nei termini perentori previsti dal Regolamento al pagamento di quanto portato dal
lodo del Collegio Arbitrale, pubblicato sul C.U. n. 4 del 6.4.2013 e particolarmente al pagamento
nel termine di 30 giorni della somma di € 4.890 all’allenatore ROBERTO ZOLLO.
La CDT fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando ai deferiti termine per la
produzione di memorie difensive.
Faceva pervenire memoria difensiva la Società NUOVA CASSINO CALCIO 1924 che contestava
integralmente l’addebito, producendo una quietanza liberatoria datata 10.5.2013 e sottoscritta dal
Sig. ROBERTO ZOLLO e con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
Alla riunione partecipavano i deferiti e il Rappresentante della Procura Federale insisteva nell’atto
di deferimento e richiedeva la penalizzazione di 1 punto in classifica per la Società e 6 mesi di
inibizione al Presidente PATINI RICCARDO.
La Società deferita, anche nell’interesse del Presidente, tramite il suo rappresentante, chiedeva
invece il proscioglimento riportandosi alla memoria difensiva.
Rileva preliminarmente la Commissione che la disposizione violata, in particolare l’art. 8 comma 9
del C.G.S. punisce la mancata corresponsione nei termini e non la mancata trasmissione nei
termini dei documenti attestanti il pagamento e quindi appare preliminare a qualsiasi decisione
acquisire con mezzi idonei l’effettiva data di pagamento dell’importo di € 4.890, così come riportato
dalla quietanza liberatoria.
In tal senso, quindi, è necessario che la Procura Federale acquisisca dalla Società NUOVA
CASSINO CALCIO 1924 le prove dei flussi bancari di pagamento (bonifici, estratti conto e
documenti equipollenti) che stante l’importo superiore ad € 1.000 sono obbligatori per legge,
ovvero attesti che tali documenti non vengano messi a disposizione, previa diffida, dell’Organo
Inquirente.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
ORDINA
Trasmettersi gli atti alla Procura Federale della FIGC per l’acquisizione degli elementi di prova
documentale evidenziati nella parte motiva.
Manda alla Segreteria per la comunicazione dell’ordinanza alle parti.
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