COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE DE SANTIS FABIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 E DEL CALCIATORE DE SANTIS DANILO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22C5 DEL 27.11.2013 (Gara: VIS GAVIGNANO – EAGLES TIVOLI del 23.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE DE SANTIS FABIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.1.2014 E DEL CALCIATORE DE SANTIS DANILO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 22C5 DEL 27.11.2013
(Gara: VIS GAVIGNANO – EAGLES TIVOLI del 23.11.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D
Roma)
La Commissione Disciplinare,
visti i reclami in epigrafe, riuniti per connessione;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
dall’istruttoria dibattimentale sono emerse alcune incongruità nel referto arbitrale, ma soprattutto è
stata fornita prova documentale idonea a smentire la circostanza per cui i reclamanti avrebbero
assediato lo spogliatoio dell’arbitro oltre un’ora dopo il termine della gara.
Infatti, è emerso che la gara iniziava in ritardo a causa del mal tempo e che alle ore 18:40 le
autovetture su cui viaggiavano i reclamanti già transitavano per il casello autostradale di Tivoli.
E’ chiaro che terminata la gara i calciatori della Eagles Tivoli non si attardavano a lasciare
l’impianto sportivo del Gavignano per incamminarsi verso casa.
Pur riscontrando la censurabile condotta dei due calciatori della Eagles Tivoli per quanto
ulteriormente contestato dal Giudice Sportivo nell’impugnato provvedimento, alla luce di quanto
sopra evidenziato, si ritiene di dover mitigare l’entità delle rispettive sanzioni.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere i reclami dei calciatori, riuniti per connessione, riducendo la squalifica del calciatore
DE SANTIS FABIO al 31.12.2013 e del calciatore DE SANTIS DANILO al 31.1.2014, così come
già anticipato sul C.U. n. 114 del 13.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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