COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI BENEDETTO E DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 113 LND DEL 12.12.2013 (Gara: VALLECORSA – SAN DONATO PONTINO dell’8.12.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI BENEDETTO E DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 113 LND DEL 12.12.2013 (Gara: VALLECORSA – SAN DONATO PONTINO dell’8.12.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società VALLECORSA, nel reclamo, assume che il calciatore LAURETTI BENEDETTO, a fine gara, non avrebbe lanciato un parastinchi contro l’arbitro, ma che responsabile sarebbe stata persona non identificata, anche per la circostanza che il LAURETTI era molto vicino al Direttore di gara. Chiede, quindi, per la squalifica inflitta, una sostanziale riduzione. La ricorrente, circa l’ammenda comminata, fa presente che al termine dell’incontro, non ci sarebbe stata illecita presenza di estranei nell’area degli spogliatoi e che all’osservatore arbitrale sarebbe stata rivolta una semplice richiesta di qualificarsi, senza ostacolarlo nell’ingresso ai locali. Per tali motivi la Società ricorrente chiede una rivisitazione della sanzione pecuniaria. Dalla lettura degli atti ufficiali è emerso, riguardo al LAURETTI BENEDETTO, che lo stesso, in effetti, espulso per aver strattonato un avversario che si trovava a terra, a fine gara, non ha assunto alcun comportamento censurabile nei confronti dell’arbitro, per cui la squalifica va inflitta esclusivamente per il gesto contro l’avversario. Quanto all’ammenda, l’arbitro riferisce, oltre alle gravi intemperanze dei sostenitori durante e a fine gara, che all’osservatore arbitrale, al termine dell’incontro, veniva inibito l’accesso nello spogliatoio arbitrale ed era temporaneamente allontanato. Stante quanto sopra, circa la sanzione pecuniaria, le doglianze della reclamante appaiono inattendibili e quindi vanno respinte. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore LAURETTI BENEDETTO ad 1 gara effettiva e confermando l’ammenda di € 300 a carico della Società VALLECORSA, così come anticipato sul C.U. n. 120 del 20.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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