COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI BENEDETTO E DI AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 113 LND DEL 12.12.2013 (Gara: VALLECORSA – SAN DONATO PONTINO dell’8.12.2013 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLECORSA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LAURETTI BENEDETTO E DI
AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 113 LND DEL 12.12.2013
(Gara: VALLECORSA – SAN DONATO PONTINO dell’8.12.2013 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società VALLECORSA, nel reclamo, assume che il calciatore LAURETTI BENEDETTO, a fine
gara, non avrebbe lanciato un parastinchi contro l’arbitro, ma che responsabile sarebbe stata
persona non identificata, anche per la circostanza che il LAURETTI era molto vicino al Direttore di
gara.
Chiede, quindi, per la squalifica inflitta, una sostanziale riduzione.
La ricorrente, circa l’ammenda comminata, fa presente che al termine dell’incontro, non ci sarebbe
stata illecita presenza di estranei nell’area degli spogliatoi e che all’osservatore arbitrale sarebbe
stata rivolta una semplice richiesta di qualificarsi, senza ostacolarlo nell’ingresso ai locali.
Per tali motivi la Società ricorrente chiede una rivisitazione della sanzione pecuniaria.
Dalla lettura degli atti ufficiali è emerso, riguardo al LAURETTI BENEDETTO, che lo stesso, in
effetti, espulso per aver strattonato un avversario che si trovava a terra, a fine gara, non ha
assunto alcun comportamento censurabile nei confronti dell’arbitro, per cui la squalifica va inflitta
esclusivamente per il gesto contro l’avversario.
Quanto all’ammenda, l’arbitro riferisce, oltre alle gravi intemperanze dei sostenitori durante e a fine
gara, che all’osservatore arbitrale, al termine dell’incontro, veniva inibito l’accesso nello spogliatoio
arbitrale ed era temporaneamente allontanato.
Stante quanto sopra, circa la sanzione pecuniaria, le doglianze della reclamante appaiono
inattendibili e quindi vanno respinte.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore LAURETTI BENEDETTO ad 1 gara
effettiva e confermando l’ammenda di € 300 a carico della Società VALLECORSA, così come
anticipato sul C.U. n. 120 del 20.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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