COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DI GIULIO NELLO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NOBILI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 DEL 12.12.2013 (Gara: CASTELVERDE – HERMES del 7.12.2013 – Campionato Juniores Under 19 Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ HERMES ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DELL’INIBIZIONE FINO AL
27.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DI GIULIO NELLO E DELLA SQUALIFICA FINO AL
31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NOBILI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 31 DEL 12.12.2013
(Gara: CASTELVERDE – HERMES del 7.12.2013 – Campionato Juniores Under 19 Roma)
La Commissione Disciplinare
Preliminarmente osserva che l’inibizione al Dirigente DI GIULIO NELLO non può essere impugnata
in alcuna sede, essendo inferiore ad un mese (ex art. 45 C.G.S.).
Per le restanti sanzioni (ammenda e squalifica al calciatore NOBILI ALESSANDRO), la ricorrente
nega che propri sostenitori, a fine gara, abbiano tentato di scavalcare la recinzione e che il
calciatore NOBILI ALESSANDRO abbia attinto l’arbitro con uno sputo al viso, ritenendolo
responsabile esclusivamente delle intemperanze che avevano condotto alla sua espulsione. Per
tutto ciò, la Società HERMES ROMA chiede una revisione del giudizio, cioè una significativa
riduzione delle sanzioni.
Dalla lettura degli atti ufficiali, di contro, emerge che, al termine dell’incontro, sostenitori della
ricorrente tentavano di scavalcare la rete di recinzione per accedere agli spogliatoi, ma venivano
fermati dai dirigenti locali.
Il gesto del NOBILI è descritto puntualmente dall’arbitro, che riferisce chiaramente di essere stato
colpito, a fine gara, con uno sputo al viso dallo stesso calciatore.
Tanto rappresentato, le lamentele della reclamante sono prive di fondamento e, stante
l’adeguatezza delle sanzioni inflitte, questa Commissione
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione all’inibizione del Dirigente DI GIULIO NELLO.
Di respingere il reclamo, confermando per il resto le decisioni impugnate, così come anticipato sul
C.U. n. 120 del 20.12.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
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