COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. D. TREVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MUSA MIRKO, DI INIBIZIONE FINO AL 27.12.2013 A CARICO DEL GL VANNOLI MAURO, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRATTARELLI SAMUELE E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS QUIRINO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 18 DEL 3.12.2013 (Gara: POFI – POL.D. TREVI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. D. TREVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA
PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MUSA MIRKO, DI INIBIZIONE FINO AL
27.12.2013 A CARICO DEL GL VANNOLI MAURO, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO
DEL CALCIATORE FRATTARELLI SAMUELE E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE
DE SANTIS QUIRINO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 18 DEL 3.12.2013
(Gara: POFI – POL.D. TREVI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
la Società interessata, come da richiesta, ritualmente convocata non si è presentata.
La ricorrente, nelle conclusioni del proprio reclamo, chiede l’annullamento del provvedimento
disciplinare disposto sia a carico dell’allenatore MUSA MIRKO che dell’assistente di parte
VANNOLI MAURO e la riforma delle sanzioni adottate a carico dei calciatore FRATTERELLI
SAMUELE e DE SANTIS QUIRINO. A motivo di tale richiesta la Società POL. D. TREVI pone in
evidenza che i calciatori di entrambe le squadre non riuscivano a raggiungere gli spogliatoi
impauriti dalla folla sul campo e che, a seguito dell’intervento dei dirigenti, si sono verificate solo
colluttazioni da parte dei calciatori delle due squadre e che, in tali circostanze, il VANNOLI si
adoperava perché i calciatori entrassero senza colpirsi negli spogliatoi.
Per l’allenatore MUSA MIRKO, allontanato alla fine del primo tempo, successivamente chiedeva
all’arbitro la motivazione di tale decisione e non avendo acuto alcuna risposta, l’arbitro stesso lo
invitava nuovamente ad allontanarsi dal recinto di giuoco.
Questa Commissione, dopo aver attentamente letto gli atti di gara, ha in effetti notato che la
sanzione inflitta all’allenatore MUSA è alquanto affittiva, considerando solamente i reiterati
comportamenti antiregolamentari, senza che all’arbitro venissero rivolte espressioni
particolarmente offensive.
Anche per il calciatore FRATTARELLI SIMONE il quale, a fine gara, è pur vero che colpiva un
avversario con un pugno, partecipando anche a colluttazioni con altri calciatori, questa
Commissione considera la reazione del calciatore certamente deprecabile, ma tenuto conto del
contesto in cui è avvenuto l’episodio in questione, è dell’avviso che una lieve riduzione della
sanzione possa essere presa in considerazione.
Non appaiono invece assumibili a questo Organo di Giustizia Sportiva, le richieste avanzate di
riduzione delle sanzioni per il VANNOLI (colpiva con un pugno al volto un avversario) e per DE
SANTIS QUIRINO per aver partecipato attivamente, a fine gara, a ripetute colluttazioni e
spintonamenti ai danni dei calciatori avversari.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica dell’allenatore MUSA MIRKO a 3
gare, la squalifica del calciatore FRATTARELLI SAMUELE a 4 gare, e confermando per il resto le
decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. n. 120 del 20.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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