COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI FLORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FELIZIANI FEDERICO E FINO AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE D’AGAPITI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 5.12.2013 (Gara: UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 – VJS VELLETRI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI FLORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FELIZIANI FEDERICO E FINO AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE D’AGAPITI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 5.12.2013 (Gara: UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 – VJS VELLETRI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale attraverso un proprio legale di fiducia, nel confermare integralmente quanto proposto nel reclamo originario, ha tenuto a sottolineare alcuni aspetti, facendo presente l’eccessività della sanzione comminata al calciatore D’AGAPITI FRANCESCO, il quale esprimeva solo il personale disappunto per quanto accaduto sul terreno di gioco ad un proprio compagno di squadra e non voler denigrare l’operato dell’arbitro nella circostanza. Analogo discorso pone in evidenza la ricorrente per il calciatore FEDERICO FELIZIANI il quale assumeva un istintivo e legittimo atteggiamento di difesa nell’ambito del parapiglia generale (tra l’altro aspetto segnalato dall’arbitro in un supplemento di rapporto). Pertanto, chiede una rivisitazione dei provvedimenti disciplinari comminati ai soggetti indicati in epigrafe. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver esaminato gli atti ufficiali e l’articolato e dettagliato ricorso, si è in effetti resa conto che i provvedimenti in questione possono essere lievemente modificati, tenuto conto degli abituali parametri adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi a quello in esame. Ciò detto, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore D’AGAPITI FRANCESCO al 20.12.2013 e del calciatore FELIZIANI FEDERICO al 31.12.2013, così come anticipato sul C.U. n. 120 del 20.12.2013. Nulla sul calciatore FELCI ALESSANDRO, in quanto la squalifica a suo carico è stata esaminata e confermata con delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n. 114 del 13.12.2013. La tassa reclamo va restituita.
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