COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI FLORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FELIZIANI FEDERICO E FINO AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE D’AGAPITI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 5.12.2013 (Gara: UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 – VJS VELLETRI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Reg. B)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI FLORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 15.1.2014 A CARICO DEL CALCIATORE FELIZIANI FEDERICO E FINO
AL 22.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE D’AGAPITI FRANCESCO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 107 DEL 5.12.2013
(Gara: UNIPOMEZIA VIRTUS 1938 – VJS VELLETRI del 30.11.2013 – Campionato Jun. Reg.
B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale attraverso un proprio legale di fiducia,
nel confermare integralmente quanto proposto nel reclamo originario, ha tenuto a sottolineare
alcuni aspetti, facendo presente l’eccessività della sanzione comminata al calciatore D’AGAPITI
FRANCESCO, il quale esprimeva solo il personale disappunto per quanto accaduto sul terreno di
gioco ad un proprio compagno di squadra e non voler denigrare l’operato dell’arbitro nella
circostanza.
Analogo discorso pone in evidenza la ricorrente per il calciatore FEDERICO FELIZIANI il quale
assumeva un istintivo e legittimo atteggiamento di difesa nell’ambito del parapiglia generale (tra
l’altro aspetto segnalato dall’arbitro in un supplemento di rapporto).
Pertanto, chiede una rivisitazione dei provvedimenti disciplinari comminati ai soggetti indicati in
epigrafe.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale, dopo aver esaminato gli atti ufficiali e l’articolato e
dettagliato ricorso, si è in effetti resa conto che i provvedimenti in questione possono essere
lievemente modificati, tenuto conto degli abituali parametri adottati dagli Organi di Giustizia
Sportiva per casi analoghi a quello in esame.
Ciò detto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore D’AGAPITI FRANCESCO al
20.12.2013 e del calciatore FELIZIANI FEDERICO al 31.12.2013, così come anticipato sul C.U. n.
120 del 20.12.2013.
Nulla sul calciatore FELCI ALESSANDRO, in quanto la squalifica a suo carico è stata esaminata e
confermata con delibera della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n. 114 del
13.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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