COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELKA TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CASALI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: VI.VA CALCIO – VELKA TARQUINIAdel 15.12.2013 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 126/CDT del 03.01.2014 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELKA TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CASALI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 119 DEL 19.12.2013 (Gara: VI.VA CALCIO – VELKA TARQUINIAdel 15.12.2013 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare DISPONE L’audizione dell’arbitro sospendendo ogni giudizio sul merito. Nulla sulla tassa reclamo.
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