COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 23.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA: POL. D. REAL BICCARI – POL. SAMMARCO del 3/11/2013 (Reclamo della società POL,. SAMMARCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 5/12/2013).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 23.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARA: POL. D. REAL BICCARI – POL. SAMMARCO del 3/11/2013 (Reclamo della società POL,.
SAMMARCO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società
per il risultato della gara di cui alla delibera del Comitato Regionale Puglia sul Comunicato Ufficiale n. 41 del
5/12/2013).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- effettuati i necessari accertamenti;
- lette le controdeduzioni inviate dalla società POL. D. REAL BICCARI;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto dal quale con dovizia di particolari è risultato che la
funzione di assistente di parte non è mai stata svolta da persona minore, diversa da quella originaria
indicata dalla società REAL BICCARI, pur avendo l’arbitro preso atto sulla individuazione del succitato
minore da parte di un calciatore della POL. SAMMARCO per cui non può affermarsi che la gara sia stata
alterata da una sostituzione illegittima prima che l’arbitro sospendesse definitivamente la gara stessa ,
che va pertanto ripetuta.
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società POL,. SAMMARCO e per l’effetto addebitarsi la tassa
sul conto della stessa.
- Demanda al Comitato Regionale Puglia per i provvedimenti di competenza in ordine al recupero
della gara.
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