COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 65/A A.S.D. CASTEL DI JUDICA (CT), avverso squalifica per 3 gare del calciatore Tespi Angelo e per 2 gare calciatore Di Dio Salvatore, Pesce Luca, Spina Giuseppe e Sicilia Salvatore – Gara campionato 1^ categoria girone H) Raddusa/Castel di Judica del 15/12/2013 – C.U. n° 254 del 18/12/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 65/A A.S.D. CASTEL DI JUDICA (CT), avverso squalifica per 3 gare del calciatore Tespi Angelo e per 2 gare calciatore Di Dio Salvatore, Pesce Luca, Spina Giuseppe e Sicilia Salvatore - Gara campionato 1^ categoria girone H) Raddusa/Castel di Judica del 15/12/2013 - C.U. n° 254 del 18/12/2013. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la revoca o in subordine la loro riduzione in quanto sproporzionate ai fatti come realmente accaduti. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera a) C.G.S. relativamente alle squalifiche per due giornate di gara. Per ciò che attiene al calciatore Angelo Tespi si rileva dalla lettura del referto di gara, che costituisce prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S., che questi al 44° del 2° tempo, partecipando ad una rissa che coinvolgeva numerosi tesserati di entrambe le società, veniva individuato mentre aggrediva con calci e pugni calciatori avversari a lui vicini. In ragione di quanto sopra la sanzione, inflitta dal Giudice di prime cure, appare appena adeguata a quanto dallo stesso commesso. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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