COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 71/A A.S.D. LINGUAGLOSSA (CT), avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Egidio Stagnitta e Francesco Vecchio; squalifica per quattro gare del calciatore Alfio Bonaventura ed inibizione fino al 31/01/2014 a carico del sig. Vincenzo Rosta – Gara campionato 3^ categoria girone “B” Linguaglossa /Tutta Catania del 15/12/2013 – C.U. n° 31 del 18/12/2013 e C.U. n° 32 del 23/12/2013, D.P. Catania.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2013/2014 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 271 del 03.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 71/A A.S.D. LINGUAGLOSSA (CT), avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Egidio Stagnitta e Francesco Vecchio; squalifica per quattro gare del calciatore Alfio Bonaventura ed inibizione fino al 31/01/2014 a carico del sig. Vincenzo Rosta - Gara campionato 3^ categoria girone “B” Linguaglossa /Tutta Catania del 15/12/2013 - C.U. n° 31 del 18/12/2013 e C.U. n° 32 del 23/12/2013, D.P. Catania. Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la riduzione, non avendo i calciatori in questione assunto comportamenti offensivi nei confronti del direttore di gara, ma solo avendo chiesto spiegazioni in ordine a decisioni tecniche contestate. Tali considerazioni difensive, non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara, che costituiscono piena prova dello svolgimento dei fatti a norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. In particolare dalla lettura del rapporto dell’arbitro si evince che i calciatori sigg. Stagnitta e Vecchio sono stati espulsi al 43’ del primo tempo, per avere assunto un comportamento irriguardoso e offensivo nei confronti del direttore di gara. Per ciò che attiene al comportamento del sig. Alfio Bonaventura, si evince che questi, al 48’ del secondo tempo, già sostituito, usciva dal proprio spogliatoio e assumeva anch’esso un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara. In ragione di quanto sopra il reclamo può trovare parziale accoglimento, dovendosi tutte le sanzioni ricondurre al minimo edittale di cui all’art. 19 n° 4 lettera a), essendo detti episodi avvenuti in unico contesto e privi di qualsiasi reiterazione. Il reclamo va altresì dichiarato inammissibile per quanto attiene alla inibizione a carico del sig. Vincenzo Rosta, in quanto la reclamante non spiega in merito alcun motivo di impugnazione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara inammissibile l’appello in relazione alla inibizione a carico del sig. Vincenzo Rosta, ex art. 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S. e ridetermina in due giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori sigg. Egidio Stagnitta, Francesco Vecchio e Alfio Bonaventura. Senza addebito della tassa reclamo.
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