COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 68 stagione sportiva 2013/2014 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 32 del 05.12.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva ALBINIA avverso la squalifica per 4 gare inflitta dal G.S.T. al calciatore FABIO LORENZINI.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 02/01/2014 Delibera della Commissione Disciplinare 68 stagione sportiva 2013/2014 Stagione sportiva 2013 -2014 Oggetto: C.U. n. 32 del 05.12.2013 Reclamo dell’Unione Sportiva ALBINIA avverso la squalifica per 4 gare inflitta dal G.S.T. al calciatore FABIO LORENZINI. Con rituale reclamo sottoscritto l’U.S. Albinia impugna il provvedimento di squalifica per 4 gg. inflitto dal G.S.T. al calciatore Fabio Lorenzini per i seguenti motivi: “Espulso per aver rivolto ad un A.A. frase irriguardosa, usciva dal campo solo dopo l’intervento di un proprio compagno di squadra. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La società, pur non disconoscendo il contegno irriguardoso del calciatore, esprime disappunto e stupore per la severità della sanzione contestando il provvedimento nella parte in cui addebita al calciatore l'aver (quest'ultimo) opposto il rifiuto ad abbandonare il terreno di giuoco al momento della notifica dell’espulsione. In particolare, rileva la società che il provvedimento disciplinare assunto dal Direttore di gara veniva causato dal richiamo dell’Assistente e che il Lorenzini, ricevuta la notifica dell'espulsione, si limitava a chiedere all'Arbitro la motivazione, indugiando e fermandosi sul terreno di giuoco poco oltre la prassi. A sostegno di ciò, la società rileva infatti che non era intenzione del giocatore perdere tempo, essendo la squadra in svantaggio nel risultato di gara. Chiede, pertanto, che l’Organo adito svolga ogni attività istruttoria per i chiarimenti del caso, chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il provvedimento del Giudice di primo grado deve essere confermato, in quanto le risultanze istruttorie non consentono di poter confermare la tesi della reclamante volta a negare la responsabilità del calciatore in ordine agli addebiti contestati. Invero l’Arbitro, con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori, ha confermato che all’atto dell’espulsione il Lorenzini non chiedeva spiegazioni in merito ai motivi dell’espulsione, ma con sfrontatezza ribadiva il concetto di non voler lasciare il terreno di giuoco e che non gli importava delle conseguenze. L’Arbitro ha inoltre precisato che l’uscita dal campo di giuoco del Lorenzini avveniva solo per merito di un suo compagno di squadra, il quale lo invitava, spingendolo verso l’uscita, ad abbandonare il terreno di giuoco. Sotto il profilo del quantum, erra la reclamante nel dolersi dell’eccessività della sanzione, risultando la stessa, all'esito del giudizio di congruità, ben calibrata dal Giudice di prime cure: alle due giornate applicate per l’atteggiamento irriguardoso, occorre aggiungere una giornata per il comportamento ostativo assunto al momento della notifica del provvedimento di espulsione e l'ulteriore giornata applicata in forza dell’aggravante contestata (capitano). P.Q.M. la C.D.T.T.: -respinge in ogni sua parte il reclamo proposto dalla società ALBINIA, confermando la squalifica inflitta al calciatore FABIO LORENZINI; -ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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