COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA SABINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA – VIS NUOVA ALBA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 30.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.25 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LAZZARINI FEDERICO PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA SABINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA – VIS NUOVA ALBA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 30.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.25 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LAZZARINI FEDERICO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Santa Sabina, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che il calciatore Lazzarini Federico, durante una normale azione di gioco colpiva con un calcio un avversario e veniva pertanto allontanato dal direttore di gara. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione appare equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Lazzarini Federico a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore Lazzarini Federico a due giornate effettive di gara. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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