COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA SABINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA – VIS NUOVA ALBA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 30.11.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.25 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE LAZZARINI FEDERICO PER TRE GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANTA SABINA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SANTA SABINA – VIS NUOVA ALBA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 30.11.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.25 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE,
DATATA 04.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA
AL CALCIATORE LAZZARINI FEDERICO PER TRE GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.12.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Santa Sabina, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione dell’arbitro, è emerso che il
calciatore Lazzarini Federico, durante una normale azione di gioco colpiva con un calcio un
avversario e veniva pertanto allontanato dal direttore di gara.
Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione appare equo ridurre la squalifica inflitta dal
G.S. al calciatore Lazzarini Federico a due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al
calciatore Lazzarini Federico a due giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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