F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1 RICORSO CALC. PARLA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA SEGUITO GARA, RIVER PLATANI/QUISQUINESE DEL 17.2.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1 RICORSO CALC. PARLA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA SEGUITO GARA, RIVER PLATANI/QUISQUINESE DEL 17.2.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013) Il Sig. Parla Massimo, calciatore della società U.S.D. Quisquinese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata sul Com. Uff. n. 420 del 26.3.2013 con la quale la Commissione Territoriale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo in ordine alla gara Riverplatani/Quisquinese del 17.2.2013 (Campionato di III categoria, girone A), ha ridotto al 31.1.2016 la squalifica originariamente inflitta al medesimo calciatore fino al 31.1.2017. La Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale debba essere integralmente respinto. Infatti, il Sig. Parla reintroduce davanti alla Corte di Giustizia argomenti tutti già oggetto di valutazione di merito da parte dell’Organo di giustizia sportiva di secondo grado competente nella fattispecie in esame (nel caso di specie, la Commissione disciplinare territoriale Comitato Sicilia, Palermo) davanti al quale il calciatore ha gia’ impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, poiché il ricorrente, con l’impugnazione davanti alla Commissione disciplinare territoriale, ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall’ordinamento sportivo, il reclamo proposto davanti a questa Corte deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Parla Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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