F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3 RICORSO CITTA’ POTENZA S.S. A R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.F. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI CALCIATORI FILIPPO TORTORA E SIMONE RASPAOLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.8016/310PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 10.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3 RICORSO CITTA’ POTENZA S.S. A R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.F. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI CALCIATORI FILIPPO TORTORA E SIMONE RASPAOLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.8016/310PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 10.7.2013) La Corte di Giustizia Federale; - letto il reclamo interposto dalla Società Città di Potenza a rld avverso la decisione della C.D.N. che irrogava l’ammenda di € 2.500,00 con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 3 del 10.07.2013; - considerato come lo stesso, ai sensi dell’art. 37 del C.G.S., andava proposto nel termine di 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del Com. Uff. contenente la decisione impugnata; - rilevato che la società reclamante deduceva di non aver avuto comunicazione della pronuncia di primo grado e di averne appreso il contenuto dal Com. Uff. n. 4 del 25.7.2013 del Comitato Regionale Basilicata; - rilevato come il reclamo de quo sia stato proposto in data 5.8.2013 e, dunque, anche volendo ritenere la data di pubblicazione del Com. Uff. del C.R. Basilicata quale dies a quo, ben oltre i termini decadenziali previsti dal C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Città di Potenza S.S. A R.L.D.. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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