F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 21 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2)RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. S.S.D. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. AYOUB ALADIN IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 13.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 21 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
2)RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. S.S.D. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. AYOUB ALADIN IN PROPRIO FAVORE(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 13.9.2013)
Con reclamo in data 19 settembre 2013, la U.S. Ancona 1905 S.r.l. ha impugnato e chiesto l'annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 5/D del 13 settembre 2013, con la quale, in accoglimento del ricorso della Sig.ra RatibaBannour, è stato dichiarato nullo il tesseramento del calciatore minorenne AladinAyoub con la U.S. Ancona. La decisione impugnata della Commissione Tesseramenti ha ritenuto fondato il ricorso della sig.ra Bannour, la quale aveva eccepito la mancata sottoscrizione da parte sua del modulo di richiesta di tesseramento, dopo aver rilevato l'apocrifia della firma risultante dal predetto modulo e riferibile alla stessa Sig.ra Bannour. Nel caso di specie, il legittimo consenso di entrambi i genitori al tesseramento del loro figlio minore con la U.S. Ancona sarebbe stato necessario, a giudizio della Commissione Tesseramenti che al riguardo ha ritenuto di disattendere il richiamo alla giurisprudenza di segno contrario di questa Corte operato nelle sue difese dalla U.S. Ancona, per il fatto che il nucleo familiare aveva residenza in provincia di Livorno, sicché il tesseramento con l'Ancona avrebbe costituito atto suscettibile di avere rilevante ripercussione sulla formazione del minore e sulla sua vita tanto da non poter essere sottratto al controllo ed alla responsabilità di entrambi i genitori. Nel gravare dinanzi a questa Corte la predetta decisione della Commissione Tesseramenti, la U.S. Ancona ha dedotto come essa si ponga in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha da tempo affermato la validità e piena efficacia del modulo di tesseramento sottoscritto anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà sul calciatore minorenne. Ha controdedotto la Sig.ra Bannour affermando la non invocabilità nel caso di specie dell'art. 317 c.c. dal momento che la stessa non sarebbe mai stata impedita ad esprimere il consenso sul tesseramento del proprio figlio minore per l'U.S. Ancona, ma solo non coinvolta da quest'ultima al momento della formalizzazione del relativo atto. La Corte di Giustizia Federale, in disparte gli accertamenti in ordine ai fatti in contestazione di competenza della Procura Federale cui la Commissione Tesseramenti ha ritenuto di rimettere gli atti e su quelli ulteriori e diversi che ritenesse di effettuare in relazione ai presunti gravi comportamenti della U.S. Ancona in danno del calciatore minorenne AladinAyoub riferiti dalla difesa della Sig.ra Bannour, ritiene il reclamo della U.S. Ancona fondato e meritevole di accoglimento, atteso che la decisione impugnata della Commissione Tesseramenti effettivamente trascura di considerare che, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire dalla decisione 21.07.2009 C.U. n. 48/CGF; nonché decisione 5.10.2009 Com. Uff. n. 31/CGF), il tesseramento di un calciatore minorenne è atto afferente al novero delle scelte educative del minoreper il quale, in base alla stessa giurisdizione statale, non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione e che quindi ciascun genitore esercente la potestà può legittimamente porre in essere in via autonoma.
Ne consegue che la eventuale apocrifia della firma apposta in calce al modulo di tesseramento in questione disconosciuta dalla Sig.ra Bannour – al pari della mancanza di sottoscrizione tout court da parte del secondo genitore – non rileva ai fini della validità del tesseramento in questione, risultando incontestata la sottoscrizione del modulo di tesseramento del calciatore minorenne AladinAyoub da parte del padre esercente la potestà genitoriale. Nel caso di specie, peraltro, non consta neppure in alcun modo un originario dissenso da parte della Sig.ra Bannour al tesseramento per l'U.S. Ancona del proprio figliolo, avendo la stessa reclamante affermato di essersi recata più volte ad Ancona dopo che lo stesso era stato tesserato e così quindi confermando la piena conoscenza e condivisione della scelta operata dal marito, quanto piuttosto una disapprovazione – che quand’anche fondata è insuscettibile di positivo apprezzamento in questa sede – delle modalità di gestione del rapporto con il calciatore minorenne da parte dell'U.S. Ancona a partire da un certo momento. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Ancona 1905 S.r.l. S.S.D. di Ancona, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, ripristina il vincolo di tesseramento del calciatore AyoubAladin in favore della società ricorrente. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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