F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDADI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/BOLOGNADEL 15.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n.128 del 17.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDADI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA TIM CUP INTERNAZIONALE/BOLOGNADEL 15.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n.128 del 17.1.2013)
Con decisione del 17 gennaio 2013, Com. Uff. n. 128, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara Tim Cup svoltasi il 15 gennaio 2013 tra la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e la società Bologna F.C. 1909 S.p.A., valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, irrogava al Bologna l’ammenda di € 10.000,00, “ per avere suoi sostenitori, al 36° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore della squadra avversaria delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e d) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Bologna, la quale con ampia motivazione sosteneva che la sanzione inflitta era eccessivamente afflittiva e sperequata rispetto al fatto accaduto poiché, come era possibile leggere nello stesso referto dei collaboratori della Procura federale, dopo la descrizione dell’evento si rapportava “coro udito dagli scriventi collaboratori e dalla forza pubblica e non da arbitri e assistenti”, così sottolineando che si era trattato di un episodio assolutamente irrilevante al punto da non essere stato neppure notato dal direttore di gara e dai suoi collaboratori. La Corte, all’udienza del 1° febbraio 2013, constatato che effettivamente l’evento era stato segnalato solo dai collaboratori della Procura Federale e non dagli ufficiali di gara, ma che analoga percezione era avvenuta da parte dei responsabili dell’ordine pubblico, formulava una ordinanza interlocutoria con la quale inviava gli atti all’organo inquirente al fine di chiarire, e riportare, i contatti intervenuti tra i collaboratori della Procura Federale ed i responsabili dell’ordine pubblico in ordine alla percezione dei suddetti cori ed alla eventuale formalizzazione del fatto. All’esito di tale accertamento la Procura Federale trasmetteva una nota della Questura di Milano la quale testualmente recitava: “Con riferimento alla nota prot. 6016/595pf 12-13/SP/fda del 27 marzo scorso relativa all’oggetto, si rappresenta che dalla documentazione in possesso di questo Ufficio, redatta dai funzionari e dal personale che ha prestato servizio, non risulta quanto segnalato da codesta Procura”. Risulta, quindi, per tabulas che le grida in questione non sono state percepite dai responsabili dell’ordine pubblico, o, almeno, non sono state ritenute di importanza tale da essere oggetto di una nota scritta. Questo non significa, ovviamente, che il fatto non è accaduto, giacché non può certamente revocarsi in dubbio il referto dei collaboratori della Procura Federale, ma, altrettanto certamente, che la sua intensità sonora è stata praticamente irrilevante e la sua episodicità assoluta, essendo stato rilevato solo da coloro che si trovavano a brevissima distanza dal luogo dove l’evento si è manifestato. Può, quindi, ritenersi fondata l’interpretazione dell’episodio fornita dalla società ricorrente, secondo la quale la contestazione al giocatore di colore dell’Internazionale doveva ritenersi originata dalla circostanza che questi aveva, pochi minuti prima, propiziato la rete di un suo compagno di squadra, anche per la ovvia considerazione, potrebbe aggiungersi, che la provata episodicità mal si concilia con un intento discriminatorio sul piano razziale che si esaurisce in una sola manifestazione nell’arco dell’intera gara. Deve, allora trovare accoglimento il ricorso della società Bologna F.C. 1909 S.p.a., con il conseguente annullamento della sanzione inflitta, e la restituzione della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F., visti gli esiti dell’istruttoria disposta, accoglie il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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