F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/ROMA DEL 25.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 27.9.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPDORIA/ROMA DEL 25.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 27.9.2013)
Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionisti, resa pubblica con Com. Uff. n. 51 del 27.09.2013, è stata irrogata alla U.C. Sampdoria la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti. Avverso la decisione pronunciata dal giudice di prime cure ricorreva la U.C. Sampdoria s.p.a. che chiedeva a questa Corte, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. In particolare la reclamante, con il primo motivo di impugnazione, deduceva la nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione e comunque per difetto dei presupposti previsti dalle carte federali. A sostegno della propria doglianza la Sampdoria rilevava come la pronuncia del Giudice Sportivo si presentava priva di motivazione e dell’indicazione delle norme violate che provvedeva, peraltro, essa stessa ad individuare nel prosieguo della trattazione. Inoltre deduceva l’omessa indicazione, da parte del Direttore di gara e del Giudice Sportivo, della ragione del ritardo addebitato alla reclamante medesima, ragione che avrebbe dovuto essere richiesta dall’arbitro ai calciatori della compagine sportiva o, comunque, al proprio capitano, successivamente indicata nel referto e, infine, valutata dal G.S. in sede di decisione. La doglianza, così come articolata, è priva di pregio e non può, pertanto, essere condivisa. Invero, l’operato del Giudice Sportivo e del Direttore di gara appare immune da censure. Difatti, sia il provvedimento impugnato che il referto di gara contengono l’enunciazione chiara e precisa della condotta sanzionata, consistita nell’avere, i calciatori della Sampdoria, causato ritardo all’inizio della gara non essendo presenti nel sottopasso che conduce al terreno di gioco al momento in cui l’arbitro li aveva avvisati, circostanza che rende ininfluente l’omessa indicazione normativa lamentata. Occorre, inoltre, rilevare che in capo al Direttore di gara non sussiste alcun obbligo di richiedere le ragioni del ritardo ai diretti interessati e che proprio l’omessa comunicazione di ragioni giustificatrici da parte degli stessi rende, già di per sé, ingiustificato il ritardo medesimo, determinandosi di conseguenza l’applicabilità della sanzione irrogata. Peraltro, la stessa reclamante non deduce, neanche con il presente ricorso, alcuna motivazione che consenta di ritenere giustificato il ritardo addebitatole, anzi, nel prosieguo del gravame, si spinge addirittura a sostenere che lo stesso sia stato cagionato dall’arbitro e dall’allenatore della squadra ospite in palese e insanabile contrasto con le risultanze degli atti ufficiali di gara e, in particolare, del referto arbitrale, dotato, come noto, di fede probatoria privilegiata. Con il secondo motivo, la Sampdoria deduceva l’insussistenza della violazione o comunque l’assenza di rilevanza disciplinare dell’entità del ritardo. In particolare evidenziava come un ritardo di soli due minuti, nell’ambito di una gara di Serie A, non comporti alcun nocumento allo svolgimento ovvero alla regolarità della stessa tenuto conto delle molteplici attività preliminari che vengono poste in essere. Anche questa censura si presenta priva di fondamento. L’art. 54 N.O.I.F. stabilisce che le
squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara. Non ha, dunque, alcun rilievo, ai fini dell’applicazione della sanzione, la durata del ritardo, elemento che può incidere esclusivamente sulla graduazione della pena inflitta. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, la reclamante deduce l’insussistenza della violazione da parte della Sampdoria in quanto il ritardo sarebbe stato provocato in parte dal Direttore di gara e in parte dall’allenatore della Roma Rudi Garcia. Anche tale doglianza è assolutamente priva di fondamento. Difatti, alla luce di quanto già osservato con riferimento al primo motivo di gravame, le deduzioni difensive si fondano su circostanze che confliggono con il contenuto del referto di gara, assistito, ai sensi dell’art. 35 del
C.G.S., da una fede probatoria rinforzata che, peraltro, impedisce a questa Corte anche di valutare le dichiarazioni testimoniali prodotte in uno al ricorso e di ammettere l’audizione del Delegato della LNPA, così come richiesta dalla reclamante nel proprio libello introduttivo. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene di confermare il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in ogni sua parte anche con riguardo all’entità della sanzione irrogata che
appare congrua e proporzionata alla condotta posta in essere. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria di Genova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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