F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/LATINA DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 dell’8.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRAPANI/LATINA DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 dell’8.10.2013)
Con reclamo in data 10.10.2013 la U.S. Latina Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui in epigrafe. La società istante chiedeva a questa Corte l’annullamento della sanzione deducendo l’esistenza di un errore di indicazione della società responsabile del ritardo nell’inizio della gara da parte del Direttore di gara nel proprio referto. A sostegno della propria tesi difensiva la società reclamante sosteneva, nei motivi di gravame, che il ritardo di circa sei minuti dell’inizio della gara era stato cagionato dalla società Trapani Calcio alla quale, unicamente, poteva essere addebitata la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo. A tal proposito, al fine di confortare maggiormente la propria prospettazione difensiva, evidenziava che, difatti, la società Trapani, dopo aver consegnato la propria distinta al Direttore di gara, poco prima dell’inizio della stessa, si trovava costretta a compilarne un’altra, in sostituzione della precedente, determinando, dunque, il ritardo in questione, a causa di un improvviso cambio di nominativo tra i calciatori della formazione titolare, circostanze che la reclamante provvedeva a documentare. Alla luce di quanto sopra, sollecitava la richiesta di un supplemento di referto all’arbitro. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Invero, in considerazione degli elementi forniti e documentati dalla società istante, questa Corte ha ritenuto necessario contattare telefonicamente il Direttore di gara, il quale ha ammesso di aver erroneamente indicato l’U.S. Latina quale responsabile del ritardato inizio della gara, condotta posta in essere, viceversa, dalla società Trapani. Per questi motivi la C.G.F., sentito l’Arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto
dall’U.S. Latina Calcio di Latina e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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