F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II), LETT. A), PUNTO 1 SUB A) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 E DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETT. B), PUNTO 1) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 – NOTA N. 841/87PF13- 14/SP/BLP DEL 29.8.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 2.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO PRESIDENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO II), LETT. A), PUNTO 1 SUB A) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 E DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETT. B), PUNTO 1) C.U. 167/A DEL 7.5.2013 - NOTA N. 841/87PF13- 14/SP/BLP DEL 29.8.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 2.10.2013) La Procura Federale, con atto 29.8.2010, ha deferito innanzi la Commissione Disciplinare Nazionale l’A.C. Siena S.p.A. ex art. 10, comma 3 C.G.S. per violazione delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 167/A del 7.5.2013: a) per non aver pagato, entro il termine del 1.7.2013, i debiti nei confronti della F.I.G.C. delle Leghe e delle società affiliate alla Federazione; b) per non aver depositato, entro il termine del 25.6.2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino all’aprile 2013 compreso a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega di competenza ed, infine; c) per non aver depositato, entro il termine del 1.7.2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS dovuti fino al mese di aprile 2013 compreso ai medesimi soggetti di cui alla precedente imputazione. Veniva in pari tempo deferito il sig. Massimo Mezzaroma nella qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante p.t. della società. Quest’ultimo procedeva al patteggiamento della sanzione per come risultante dal relativo provvedimento, viceversa, per quanto riguarda il sodalizio, la Commissione Disciplinare Nazionale, udito il difensore dalle parti incolpate e la Procura Federale, disponeva nei confronti dell’A.C. Siena S.p.A. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, e l’ammenda di € 20.000,00 (Com. Uff. n. 21/CND del 02.10.2013). Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo gravame la detta società, lamentando il mancato riconoscimento - e, quindi, la mancata applicazione - dell’istituto della continuazione che, a dire della ricorrente, disciplinerebbe anche i procedimenti sportivi. L’A.C. Siena osserva in proposito che i fatti da cui la vicenda in giudizio trae origine sarebbero in stretto rapporto con altri precedentemente contestati e sanzionati, costituendo pertanto violazioni del tutto analoghe, anzi addirittura identiche, ad altre già valutate e punite: di qui la richiesta di considerare la presente controversia quale continuazione delle precedenti. Fissata la discussione, comparivano il rappresentante della Procura ed il difensore del sodalizio, che sollecitavano, rispettivamente, il rigetto e l’accoglimento del ricorso. Ritiene la Corte che quest’ultimo sia infondato e, di conseguenza, non meriti accoglimento. Ed invero, la tesi difensiva secondo la quale le violazioni in questa sede contestate costituirebbero unica fattispecie con altre precedenti, sono state viceversa previste dalla vigente normativa come diversi e specifici adempimenti, pertanto meritevoli di sanzioni altrettanto diverse e specifiche. Si tratta di situazioni nettamente distinte, considerate in capi differenti fra loro dal Com. Uff. n. 167/A del 7.5.2013, con la conseguenza che ogni violazione comporta singola sanzione, non essendo previsto nell’attuale sistema normativo federale né l’istituto della continuazione, né quello del concorso (in tal senso Corte Federale, Sez. Un., 23.2.2011 in Com. Uff. n. 187/CGF). La vigente disciplina, pertanto, priva gli Organi della Giustizia Sportiva di qualsivoglia discrezionalità in ordine alla determinazione ed alla gradazione delle sanzioni. Infine, l’intervenuto patteggiamento del Presidente della Società reclamante, ancorchè lo stesso non costituisca prova di colpevolezza, appare pur sempre convincente indizio della responsabilità contestata. Il divieto di applicare alla fattispecie l’istituto della continuazione ed il ricordato indizio, determinano la reiezione del reclamo. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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