F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 8. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, NELLA GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.10.2013, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 3 E 4, IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 1324/833-504PF 12-13/SP/BLP DEL 27.9.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
8. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, NELLA GARA FIORENTINA/MILAN DEL 7.10.2013, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 3 E 4, IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 1324/833-504PF 12-13/SP/BLP DEL 27.9.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 26/CDN del 21.10.2013)
Con provvedimento del 27 settembre 2013 (prot. 1324/833 pf12 13/blp) il Procuratore Federale deferiva la A.C.F. Fiorentina S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione degli artt. 4 commi 3 e 4, in relazione all’art.14, comma 1, C.G.S. “per il comportamento minaccioso tenuto dai propri sostenitori nei confronti dell’Amministratore Delegato della società A.C. Milan Sig. Adriano Galliani” . Con provvedimento del 30 settembre 2013 la Commissione Disciplinare Nazionale fissava la data del 21 ottobre 2013 per lo svolgimento del procedimento. Con memoria difensiva del 16 ottobre, 2013 la società reclamante si costituiva contestando le accuse della Procura Federale in rito nonché in merito dei fatti ascritti e delle norme invocate. In data 21 ottobre 2013, discussa la causa, veniva pubblicata decisione della C.D.N. con Com. Uff. n. 26/CDN, con la quale veniva irrogata sanzione in oggetto. La C.D.N. ha ulteriormente statuito richiamando atti di indagine che “.. la nota nr. 555/000164/2013 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive … evidenziava che la Questura di Firenze aveva segnalato la veemente protesta nei confronti del direttore e della dirigenza milanista di gara scaturita a seguito dell’espulsione di un calciatore della Fiorentina, protesta che si perpetrava ed inaspriva nei confronti dell’ Amministratore Delegato della Società AC Milan. Mentre quest’ultimo si alzava per lasciare la tribuna e raggiungere gli spogliatoi, veniva reso oggetto di lanci di cartacce da parte dei sostenitori dell’ACF Fiorentina .. due di questi ultimi tentavano di scavalcare la balaustra divisoria del settore adiacente, venendo trattenuti da personale della P.S. . Nei confronti di altri quattro sostenitori venivano avviate le procedure per l’irrogazione dei provvedimenti e due di loro venivano deferiti dall’Autorità Giudiziaria… Inoltre in sede di audizione il Sig. Maurizio Francini – tesserato della ACF Fiorentina e responsabile della direzione e controllo dello stewarding – confermava l’accadimento dei fatti.. Risulta peraltro che, durante le medesime indagini, si era appurato che gli steward della ACF Fiorentina, nell’occasione della citata gara, non avevano posto in essere atti e misure dirette a far cessare i citati comportamenti minacciosi rivolti all’Amministratore delegato della Società AC Milan, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall’art. 6 del D.M. del 08.08.2007, poi modificato dall’art.1 del D.M. del 28.07.201”. Con atto del 24 Ottobre 2013, la A.C.F. Fiorentina S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore Dott. Sandro Mencucci nella sua qualità di amministratore delegato, ha preannunciato reclamo alla On.le Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. avverso decisione resa in data 21.10.2013, nonché comunicata a mezzo fax presso il domicilio eletto in egual data, dalla Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. con Com. Uff. n.26/CDN, con cui è stata inflitta alla scrivente società la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 con richiesta riserva di motivi di audizione e con richiesta ai sensi dell’art 33.8/CGS che la tassa di reclamo e/o ogni ulteriore eventuale spesa connessa al reclamo stesso venisse addebitata sul conto campionato dalla scrivente società A.C.F. Fiorentina.
DIRITTO
Sulla COMPETENZA del Procuratore Federale e della CDN
In via del tutto preliminare va esaminata l’eccezione pregiudiziale della società relativa al fatto che la condotta “minacciosa” sarebbe dovuta essere oggetto di valutazione da parte del Giudice sportivo di primo grado e non della Procura federale. Tale eccezione appare destituita di fondamento. Competente a conoscere e giudicare i fatti in ordine alla presente fattispecie derivante, è senz’altro la Commissione disciplinare. Il Procuratore Federale, infatti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 35 C.G.S., è ritenuto sempre titolare dell’azione disciplinare anche in materia di responsabilità delle società per fatti ascrivibili a sostenitori di queste ultime. Risulta assolutamente priva di pregio anche la considerazione sulla esistenza di una duplice giurisdizione e competenza nell’ambito di una stessa gara, cioè quella del Giudice sportivo e della Commissione Disciplinare contemporaneamente contemplate ed esercenti la loro attività. Come già da art. 5 C.G.S. il Procuratore Federale “ .. Con il deferimento .. trasmette alla Commissione Disciplinare competente tutti gli atti dell’indagine esperita..” svolgendo un’insostituibile ruolo di tramite e di comunicazione. Secondo poi le disposizioni dell’ art. 30 descriventi ruolo e funzioni precipue della Commissione Disciplinare Nazionale “ .. La Commissione Disciplinare Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali nonché gli appartenenti all’aia, che svolgono attività in ambito nazionale e nelle altre materie previste dalle norme federali; è altresì giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale ..”. Dunque alla luce di quanto precedentemente evidenziato, l’assenza di informazioni ed avvenimenti refertati durante lo svolgimento della gara, competenza ordinaria ed esclusiva del giudice sportivo, non impedisce l’azione di indagine e raccolta di informazioni da parte della Procura Federale al fine della ricostruzione dei fatti salienti, attinenti agli eventi accaduti e discussi nel presente procedimento, favorendo e facilitando in seguito al deferimento come da CGS, l’ufficio svolto dalla Commissione Disciplinare Nazionale.
NEL MERITO
Ciò posto, dall’esame degli atti inequivocabilmente risulta che in occasione della gara ACF Fiorentina – AC Milan del 7.4.2013, l’amministratore delegato della società milanese sia stato reso oggetto di grave comportamento minaccioso ed ingiurioso da parte di sostenitori fiorentini presenti nella Tribuna dello Stadio “A. Franchi” di Firenze e che tali accadimenti siano stati confermati non solo dall’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive mediante nota in atti, ma anche dal Sig.Maurizio Francini e dal medesimo amministratore delegato dell’AC Milan, entrambi escussi in audizione. I citati e provati comportamenti posti in essere dai sostenitori della squadra viola – al contrario di quanto addotto dal difensore della società – sono senza dubbio qualificabili come pericolosi per l’incolumità fisica dell’amministratore delegato della Società Ac Milan, avendo costretto quest’ultimo a raggiungere gli spogliatoi sotto la protezione delle Forze dell’Ordine, le quali nell’occasione, sono dovute anche intervenire, per sedare il tentativo di tifosi locali di venire a contatto con lo stesso dirigente milanista. La notizia per altro riportata da articoli di stampa dell’8 e 9 aprile 2013 ha indotto la Procura Federale ad indagare su quei comportamenti di minaccia ad opera degli occupanti la Tribuna dello Stadio, ai danni del Dott. Galliani. Cosi come il rapporto dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del 12 aprile 2013, che costituisce documento ufficiale agli atti di causa, ha sottolineato la condotta biasimevole di entrambe le parti, criticando l’atteggiamento minaccioso posto in essere dai sostenitori fiorentini e la plateale reazione del Dott. Galliani. Inequivocabile oltre tutto risulta essere il comportamento minaccioso nonché ingiurioso di contestazione perpetrato mediante il lancio prima di cartacce ed, in seguito, di monete all’indirizzo
dello stesso Galliani. Da non trascurare infine la condotta di due sostenitori che tentavano di scavalcare la balaustra divisoria del settore adiacente, venendo trattenuti da personale della P.S. che procedeva alla loro identificazione. Fondamentale ai fini della chiarificazione degli accadimenti, appare la dichiarazione del Sig. Maurizio Francini – Tesserato dell’ACF Fiorentina quale delegato alla sicurezza dello Stadio e pertanto responsabile della direzione e del controllo dell’attività di stewarding – che confermava l’accadimento dei fatti, provvedendo a consegnare una foto scattata al momento della contestazione (avvenimento confermato per altro in sede di audizione anche dallo stesso Dott. Galliani). Si è appurato, inoltre, nel corso delle indagini, che gli steward della Società della ACF Fiorentina, nell’occasione della citata gara, non avevano posto in essere atti e/o misure dirette a far cessare i citati sopra descritti comportamenti di minaccia, con ciò contravvenendo a quanto disposto dall’art. 6 del D.M del 8.8.2007, poi modificato dall’art. 1 del D.M. del 28.7.2011. Risulta dunque assolutamente provata ed accertata la responsabilità oggettiva della società incolpata per i fatti posti in essere dai propri sostenitori, non potendosi poi dar luogo all’applicazione delle esimenti e/o attenuanti invocate dalla difesa di cui all’art. 14, comma 5, C.G.S.. Per tanto viene motivato e giustificato l’inflizione della sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 a carico della società. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina di Firenze.Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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