F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 10. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,COMMA 7 C.G.S. DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAAL CALCIATORE DENIS GERMAN GUSTAVO SEGUITO GARA LIVORNO/ATALANTA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091/CGF del 08 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 10. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37,COMMA 7 C.G.S. DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAAL CALCIATORE DENIS GERMAN GUSTAVO SEGUITO GARA LIVORNO/ATALANTA DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013) Con decisione del 5 novembre 2013, Com. Uff. n. 69, il Giudice Sportivo Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 3 novembre 2013 tra la A.S. Livorno Calcio e l’Atalanta Bergamasca Calcio., valevole per il Campionato di serie A, undicesima giornata di andata, infliggeva al calciatore dell’Atalanta Denis German Gustavo la squalifica per due giornate di gara “ per avere, al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose”. Avverso tale decisione presentava reclamo la società Atalanta B.C.’ la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione, in relazione anche a precedenti giurisprudenziali relativi ad analoghi episodi di “comportamento offensivo verso la terna arbitrale”, nei quali era stata inflitta la squalifica per 1 sola giornata di gara. Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica inflitta in primo grado da 2 ad 1 giornata potendosi definire come meramente irrispettosa la frase del giocatore Denis. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte trovare, almeno in parte, accoglimento. Il comportamento del calciatore, infatti, sia per il tenore dell’espressione usata, puntualmente riportata nel referto arbitrale, sia per le modalità con le quali e’ stata formulata, mentre le squadre e gli Ufficiali di gara stavano rientrando negli spogliatoi, senza modalità aggressive o tono di voce particolarmente alterato, come può agevolmente dedursi dalla stessa refertazione nella quale si legge testualmente: ” si rivolgeva nei miei confronti dicendo”, assume effettivamente il carattere di atteggiamento meramente irrispettoso più che ingiurioso. Ci si trova di fronte, cioè, non all’attribuzione di una connotazione offensiva per il prestigio o la personalità del destinatario, caratteristiche queste proprie dell’ingiuria, ma, piuttosto, all’espressione di una critica seppur non garbata circa l’operato concreto degli Ufficiali di gara, sicuramente inopportuna e male espressa, ma priva dell’intento denigratorio sul piano personale che è appunto tipico dell’espressione ingiuriosa, circostanze queste che consentono di ritenere il comportamento del calciatore irrispettoso e non propriamente ingiurioso. In conformità alla giurisprudenza sul tema di questa Corte, è possibile, allora, ridurre la squalifica di due giornate effettive di gara ad una giornata più l’ammenda di euro diecimila, così accogliendo, in parte, le motivazioni defensionali. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dall’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo), infligge al calciatore Denis German Gustavo la sanzione di 1 giornata di squalifica unitamente all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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