F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIORENTINA/JUVENTUS DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013) Con decisione pubblicata mediante il comunicato ufficiale n. 63 del 21.10.2013, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società Juventus F.C. S.p.A. (di seguito anche Juventus) la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 “per avere i suoi sostenitori colpito con il lancio di una bottiglietta uno steward cagionandogli in tal modo lesioni personali con il conseguente ricovero ospedaliero; per aver devastato e saccheggiato il bar allestito nel loro settore; per aver inoltre lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria (prima dell’inizio ed al 15° del primo tempo) due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14, n. 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la suddetta società, all’uopo contestando, in apice, l’affidabilità della ricostruzione offerta dalla Procura Federale che avrebbe appreso dei fatti suindicati solo de relato, di talché mancherebbe la necessaria certezza circa il loro effettivo accadimento. Inoltre, nella prospettiva attorea, andrebbe applicata l’esimente di cui all’articolo 14 comma 5 CGS, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di entrambe le circostanze di cui alle lettere a) e b) dell’art. 13 C.G.S., anche in considerazione del fatto che la gara de qua è stata disputata in trasferta. La società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nella relazione della Procura Federale. Né può dubitarsi della valenza rappresentativa degli elementi probatori addotti a sostegno di tale ricostruzione, ancorché vengano in rilievo per alcuni degli episodi in contestazione (segnatamente quanto alle lesioni cagionate allo steward) fonti di conoscenza indirette (fondate su dichiarazioni de relato) e, dunque, prive di fede privilegiata. L'attendibilità intrinseca delle fonti dichiarative utilizzate ai fini del referto non viene, infatti, fatta oggetto di specifiche censure da parte della reclamante, che, peraltro, non ha offerto elementi probatori di segno contrario ne' ipotizzato, avuto riguardo alle circostanze spazio/temporali di riferimento, plausibili ricostruzioni alternative idonee a spiegare in modo diverso gli eventi accertati. Analogamente non hanno pregio le residue ragioni di doglianza, secondo cui andrebbe riconosciuta l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 14 comma 5 C.G.S.. Giusta quanto già sopra anticipato, il giudice di prime cure ha già riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 14 comma 5 C.G.S. in relazione all'art. 13 comma 1 lett. b) C.G.S, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Secondo la reclamante andrebbe riconosciuta anche la circostanza di cui alla lettera a) del medesimo articolo, riferita ai casi in cui "la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie e umane allo scopo". Tanto in ragione della fattiva collaborazione offerta dalla Juventus alle forze dell’ordine anche a seguito della gara del 20.10.2013 (la società Juventus ha presentato denuncia per gli episodi qui in rilievo) e soprattutto dei modelli organizzativi e del codice etico adottati. Tale assunto non può essere condiviso. Sul punto, e' sufficiente notare che le iniziative assunte sul piano organizzativo dalla Juventus (che assume di essersi dotata del modello organizzativo previsto dalla legge 231/2001, di un codice etico e di un modello organizzativo interno denominato "organigramma gestione e sicurezza" atto a regolamentare l'opera degli addetti alla sicurezza all'interno dello stadio in occasione delle partite) non possono valere anche ai fini qui rivendicati in quanto assumono, nella stessa prospettazione di parte, una valenza generica e non calibrata - in termini di sufficiente concretezza - sulla tipologia di eventi in questione e sugli specifici profili di pericolosità ad essi connessi. Di contro la sanzione irrogata appare proporzionata alla gravità dei fatti accertati. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus F.C. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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