F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO/MILAN DEL 10.11.2013 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 dell’11.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA S.r.l.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA, INFLITTE AL CALCIATORE PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO/MILAN DEL 10.11.2013 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 dell’11.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell’11.11.2013, ha inflitto, al calciato Pellissier Sergio, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammonizione con diffida. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Chievo/Milan del 10.11.2013, il Pellissier protestava nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, al 45° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto all’Arbitro espressioni ingiuriose. Avverso tale provvedimento la società A.C. Chievo Verona S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.11.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 19.11.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Chievo Verona di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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