F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REA ANGELO SEGUITO GARA BARI/VARESE DEL 9.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 22 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S. VARESE 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REA ANGELO SEGUITO GARA BARI/VARESE DEL 9.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore del Varese Angelo Rea la squalifica per 3 giornate effettive di gara “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 4° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa”. Il direttore di gara, nel rapporto relativo alla partita disputata tra il Varese ed il Bari il 9 novembre 2013 aveva infatti annotato la doppia ammonizione (la prima al 27° del primo tempo e la seconda al 4° del secondo tempo) per fallo, quindi la sua espulsione e la circostanza per cui il calciatore “dopo la notifica dell’espulsione continuava a protestare dicendo: “sei un disonesto”. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Varese, chiedendo in via principale la riduzione ad una delle giornate della squalifica inflitte al proprio calciatore e, in via subordinata, la riduzione a 2. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce la sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla gravità della infrazione commessa. Motivi della decisione La Corte, letto l’atto di gravame ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso non sia fondato. Ai sensi del comma 10 dell’art. 19 del C.G.S., “Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Il comma 4 del medesimo art. 19 dispone che ai calciatori responsabili “di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa” è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per 2 giornate. Nella specie, la sanzione inflitta della squalifica per tre giornate effettive di gara appare logica e coerente con il disposto delle richiamate disposizioni. Le ulteriori due giornate di squalifica rispetto a quella automatica per l’avvenuta espulsione si correlano all’espressione adoperata nei confronti dell’arbitro, la quale appare direttamente denigratoria, e quindi ingiuriosa, nei confronti del direttore di gara, per di più nello svolgersi di un evento sportivo dove l’onestà e la lealtà sono principi fondanti. Di qui la necessaria reiezione del reclamo proposto. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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