F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZOAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 GIOVINAZZO/FUTSAL BARLETTA DEL 9.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 185 del 13.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 28 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 161/CGF del 10 Gennaio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZOAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 GIOVINAZZO/FUTSAL BARLETTA DEL 9.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 185 del 13.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto alla G.S. Giovinazzo Calcio a 5 la sanzione sopra riportata in conseguenza dei fatti che si sono verificati nel corso della partita contro il Futsal Barletta disputata in casa il 9 novembre 2013. La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dai sostenitori della squadra, i quali, nel corso del secondo tempo, in tre distinte circostanze, facevano esplodere tre petardi all’interno della struttura che provocavano grande fragore, senza comunque arrecare conseguenze fisiche agli spettatori. La difesa della reclamante eccepisce l’eccessiva gravità della sanzione per il fatto di non aver provocato danni materiali e pertanto ne chiedeva la riduzione. Orbene, premesso che l’antisportività del comportamento tenuto nel corso della gara è innegabile, va osservato che nei casi di affermazione di responsabilità oggettiva, come nella fattispecie che qui occupa, il relativo fondamento è costituito dalla riconduzione in capo alla società ospitante di comportamenti posti in essere dai suoi sostenitori nel corso o in prossimità della gara. Ciò non è avvenuto nella gara in questione, perché per il solo fatto di non aver impedito che in ben tre riprese diverse siano stati fatti esplodere tre petardi, si sono create le condizioni di una innegabile alterazione della serenità nel clima di gioco. Tuttavia la Corte, pur nel ritenere che detti comportamenti siano del tutto censurabili ed inaccettabili, considera eccessiva l’ammenda di € 1.000,00 Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. Calcio a 5 Giovinazzo di Giovinazzo (Bari), riduce la sanzione dell’ammenda a € 700,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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